Diniego di rinnovo della licenza per furto dell’arma in auto: il TAR Campania conferma l’orientamento

I fatti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: diniego di rinnovo della licenza di caccia in caso di furto dell’arma in auto

Norme di riferimento: art. 20 bis legge 18 aprile 1975 n. 110, artt. 11 e 43 TULPS

Tizio richiedeva alla Questura il rinnovo della licenza di caccia, che, purtroppo, veniva negato. A detta dell’Amministrazione, infatti, Tizio risulterebbe sostanzialmente inaffidabile al possesso e maneggio di armi, in quanto risultava che egli stesso aveva, tempo addietro, denunciato il furto della propria arma che utilizzava per la pratica venatoria, in un momento in cui, per impellenti bisogni fisiologici, si era allontanato dalla vettura ove l’arma era riposta e, sempre sulla base dei fatti da egli ricostruiti, alcuni malfattori si erano avvicinati all’autovettura e, dopo aver rotto un finestrino, accedevano all’arma, rubandola.

I Carabinieri, appena giunti sul luogo ove i fatti si erano consumati, documentavano come in realtà l’autovettura di Tizio risultasse  perfettamente integra mancando totalmente qualsiasi segno di manomissione ai danni della stessa.

Tizio veniva quindi denunciato per aver omesso di custodire diligentemente la propria arma che, sappiamo, non deve essere custodita con ogni diligenza del caso solo quando la stessa si trova nel luogo di denuncia, ma anche quando la stessa viene trasportata o portata.

L’evoluzione della vicenda e la decisione del TAR Campania

Tizio, avverso la decisione di denegare il rinnovo della licenza di caccia, presenterà alcune osservazioni e memorie difensive a mezzo PEC ma l’Amministrazione continuerà  a far valere le proprie ragioni. A quel punto Tizio decide di presentare ricorso al TAR Campania.

Le motivazioni del ricorso sono, in sostanza, le seguenti. Prima di tutto a detta della difesa di Tizio vi sarebbe stata una evidente mancata ed incorretta interpretazione della normativa di riferimento, avendo quindi questo fatto comportato un illegittimo eccesso di potere posto in essere dall’Amministrazione. Vi sarebbe stata, inoltre, una evidente mancata applicazione del disposto del’art. 97 Cost. poiché a detta della difesa di Tizio l’Amministrazione avrebbe mancato di giustificare, in modo congruo, la propria decisione.

L’organo giudicante, invece, reputa che l’Amministrazione abbia valutato la fattispecie oggetto del ricorso in modo assolutamente congruo, e che  quindi la decisione da questa emessa risulta perfettamente logica e legittima.

Il TAR Campania ricorda infatti, nel testo della sentenza, alcuni punti fondamentali della giurisprudenza e del diritto delle armi che qui è utile ricordare.

Primariamente si ricorda come la licenza di porto d’armi è  rilasciata a discrezione dell’Amministrazione stessa e come, nella sostanza,  è proprio l’intero impianto normativo in materia a riconoscere all’Amministrazione stessa questo potere ampiamente discrezionale che trova la propria legittimazione negli artt. 11 e 43 del TULPS, nella parte in cui il legislatore dice che le licenze in materia di armi possono essere tolte a chiunque non sia in grado di dimostrare la propria buona condotta.

Anche in tal senso il TAR ricorda come, per legittimare un provvedimento di diniego di rinnovo del porto d’armi non deve, per forza, esserci stato nel passato un evento tipicamente ascrivibile all’abuso di armi ma il pericolo di abuso può anche essere solo potenziale e quindi l’Amministrazione  ha l’obbligo di scongiurare, proprio con provvedimenti  di diniego di rinnovo o primo rilascio, il concreto verificarsi di abusi circa l’uso delle armi.

In sintesi quindi, a detta dell’organo giudicante, il fatto che Tizio si sia allontanato dall’auto, permettendo quindi ai malfattori di rubare l’arma, rappresenterebbe un tipico comportamento sintomatico di una non piena affidabilità nel possesso e maneggio delle armi e quindi, in tal senso, il provvedimento di diniego trova la propria piena giustificazione.

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com