Improbabili sentenze sul diniego di porto di pistola per difesa personale

I fatti: mancato rinnovo del porto di pistola

Materia: Diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: titolarità porto da difesa e possesso di armi

Norme di riferimento: Artt. 11,38,39,42 e 43 tulps

Tizio, che risulta essere titolare di porto di pistola da difesa personale fin dal 1996, ne richiede il rinnovo alla Prefettura che, dopo tantissimi rinnovi, decide, di punto in bianco, di non rinnovargli il titolo.

Il motivo è sostanzialmente legato, da una parte, alle apparentemente mutate condizioni che, a detta dell’Amministrazione, non esporrebbero più Tizio al rischio di essere aggredito e rapinato e dall’altra la presenza, in capo a Tizio, di due reati relativi al (!!!) mancato pagamento di contributi previdenziali da una parte e la violazione di norme igieniche all’interno di un esercizio commerciale ad egli intestato.

Il bello viene ora. Oltre al mancato rinnovo del titolo di Polizia, Tizio si vede anche comminato, con fulminea prontezza da parte della Prefettura, un divieto detenzione armi e munizioni ai sensi dell’art. 38 tulps. Da non credere. In pratica, secondo l’Amministrazione, Tizio non solo risulterebbe inidoneo a girare armato (cosa, volendo, anche potenzialmente plausibile)ma addirittura inidoneo a possedere armi !

I due provvedimenti sono assolutamente diversi e soprattutto il primo (mancato rinnovo del pda da difesa) non presuppone l’automatica adozione del secondo (divieto detenzione armi e munizioni). Di solito il provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni viene adottato quando viene ritirato un porto d’armi. Da non credere e soprattutto notiamo come non vi sia una giustificazione abbastanza forte da reggere l’applicazione di due provvedimenti del genere di fronte, poi, a reati che, tutto sommato, non sarebbero tali da far ritenere Tizio come pericoloso, in grado quindi di abusare potenzialmente delle proprie armi…

La decisione del Consiglio di Stato

Come è tristemente ovvio, il ricorso che Tizio presenterà contro la sentenza di primo grado (Tar) che lo vedeva soccombente, verrà in toto rigettato dal Consiglio di Stato.

Prima di tutto, e questo ormai lo abbiamo imparato, il Consiglio di Stato evidenzia come l’Amministrazione sia chiamata a fare una valutazione molto più permeante ed approfondita quando si tratta di autorizzare qualcuno a girare armato. Si devono valutare gli interessi del privato a proteggere se stesso e la propria incolumità ma anche gli interessi degli altri affinché non si autorizzi a girare armata una persona potenzialmente pericolosa.

Non si spiega proprio quindi come, proprio in virtù di questa istruttoria rafforzata,  sia stato possibile che Tizio sia stato non solo dichiarato inidoneo a girare armato, in quanto a detta dell’Amministrazione privo di quelle valide ragioni previste per legge, ma anche inidoneo a possedere armi in casa propria per poterle trasportare per andare anche solo in poligono a sparare due colpi per divertirsi! I giudici sembrano non sapere, tra le altre cose, che di solito, nella prassi, il divieto detenzione armi e munizioni ex 39 TULPS viene applicato in quei casi in cui vi  è un acclarato e dimostrato pericolo di potenziale abuso delle armi.

Il Consiglio di Stato poi enuclea quello che è ormai un orientamento che è passato in sordina ma che ormai è granitico. Il fatto, cioè, che l’Amministrazione non è mai tenuta a rinnovare automaticamente un titolo di polizia anche di fronte a diversi rinnovi avvenuti negli anni.

Anche qui ci sarebbe da discutere e si potrebbero scrivere pagine e pagine sulla legittimità di un assunto del genere. Ma di questo ci occuperemo in altra occasione.

Nel testo della sentenza è riportata la seguente frase “Il ritiro cautelare dell’arma risponde infatti all’esigenza di impedire che chi non sia più autorizzato al possesso dell’arma continui a detenerla, essendo sul punto irrilevante la specifica ragione per la quale il titolo autorizzatorio è venuto meno.”

Questa frase, davvero particolare, merita una certa attenzione.

Partendo dal presupposto che comunque la legge autorizza la detenzione senza licenza di porto d’armi (nulla osta) non si capisce come sia possibile ritenere valido e legale il fatto che se a Tizio viene negato il porto di pistola da difesa (che è cosa diversa dal nulla osta e dal porto d’armi ad esempio sportivo) allora automaticamente gli devono essere tolte le armi! Davvero non si capisce e non c’è, ad avviso di chi scrive, una ragione logica che legittima un provvedimento tanto negativo in capo ad un soggetto a cui semplicemente si dice di non potersi più portare appresso la pistola perché non ritenuto più in imminente ed attuale pericolo.

Purtroppo, cari lettori, questa sentenza è sintomatica di un orientamento ideologico nei confronti dei legali possessori di armi, nei confronti dei quali le Istituzioni hanno intrapreso una vera e propria battaglia. È inoltre sintomatica anche del fatto che, proprio tra i giudici, si contano sempre meno appassionati ed esperti di armi e, complici anche alcuni facili slogan di qualche partito politico di parte, nei confronti degli appassionati di armi e del loro mondo le pronunce sono sempre più stringenti e limitanti.

Staremo comunque a vedere come andrà a finire… restate collegati!

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