Diniego del porto d’armi: strane frequentazioni e… ancora più strane sentenze 

I fatti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: diniego di porto d’armi per frequentazione con persone con precedenti

Norme di riferimento: artt. 11 e 43 tulps

Tizio risulta titolare di licenza di porto di fucile da caccia dal 1973. Nel 2022, in sede di rinnovo, Tizio si vede notificato un provvedimento di diniego del suddetto rinnovo e contestualmente la Questura inviterà Tizio, leggiamo testualmente. “a tenere un comportamento conforme all’osservanza delle norme comportamentali previste dalla normativa vigente in materia di armi…con particolare attenzione alle frequentazioni mantenute”.

In sintesi risultava che Tizio, nel 2017, era stato sottoposto ad un controllo di Polizia ed emergeva come lo stesso, in sede di controllo, si trovasse in compagnia di altro soggetto che annoverava precedenti chiaramente ostativi alla titolarità del porto d’armi.

Tizio quindi chiederà accesso agli atti per vederci chiaro. Questa richiesta di accesso verrà però negata da parte della Questura, poiché rientranti in quelli previsti dalla normativa di riferimento (24 L. 241/1990 e agli artt. 3 e 4 del D. M. Interno n. 415/1994, coordinato con il D. M. Interno n. 508/1997”.)

Il rigetto del ricorso

Tizio quindi presenta ricorso contro questo provvedimento, a sua detta ingiusto, chiedendo inoltre che gli venisse riconosciuto il diritto di accesso agli atti.

La Questura si preoccuperà di giustificare il proprio diniego di accesso agli atti sostenendo come (riportiamo testualmente la normativa di riferimento) “L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo”.

Il ricorso di Tizio sarà rigettato. Vediamo perché.

Prima di tutto il TAR si preoccupa di sottolineare come, effettivamente, l’accesso ad una certa categoria di dati sia possibile solo a determinate categorie particolari si soggetti, come riportato nel testo della normativa nel paragrafo precedente. Quindi, per l’accesso agli atti, niente da fare.

Il bello viene ora. Leggendo il testo della sentenza, notiamo una certa parzialità e soprattutto una pesante mancanza. Leggiamo infatti come, almeno sulla base di una visione letterale, sostanzialmente sembrerebbe che il semplice diniego di accesso agli atti sia stato l’unico vero motivo su cui il ricorso è stato rigettato. In pratica, secondo i giudici, sarebbe da prendere immediatamente per buono quanto evidenziato dalla Questura, relativamente al verbale di polizia del 2017 con cui Tizio veniva colto “in compagnia” (termine assolutamente vago e senza un significato concreto) e il semplice fatto che i dati richiesti da Tizio siano tutelati, per ragioni di ordine pubblico, apparirebbe come un motivo ulteriormente avvalorante il diniego di rinnovo.

A questo punto il cittadino, che non ha nemmeno modo di accedere ai dati a lui riferiti di cui l’Amministrazione risulti in possesso, come può difendersi? Come fa a far valere le proprie ragioni? E soprattutto…. quel “in compagnia” che cosa starebbe a significare? Che rapporti c’erano col soggetto presunto controindicato? Erano amici o stavano in fila dal macellaio aspettando il proprio turno?

Siamo di fronte, cari amici, ad un allarmante compressione del diritto di difesa e di replica del cittadino che, troppo spesso, viene considerato inaffidabile tout court quando la sua passione sono le armi.

La vicenda, speriamo, approderà in Consiglio di Stato. Continuate a seguirci per interessanti aggiornamenti!

Video: Diniego del porto d’armi


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com