I fatti
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: porto abusivo di coltello
Normative di riferimento: Artt. 699 codice penale, Art. 4 legge 18 aprile 1975 n.110
Tizio viene condannato per aver portato con sé in un luogo pubblico un coltello con lama di lunghezza pari a 33 cm, rinvenuto nel vano porta oggetti del mezzo di cui lo stesso era alla guida.
Secondo il giudice che aveva emesso il giudizio in primo grado, l’oggetto rinvenuto in sede di controllo doveva essere classificato come pugnale, in ragione della presenza di una punta acuminata e della presenza della lama su un lato.
Assurdamente anche in secondo grado, l’oggetto verrà classificato come pugnale.
Avverso la sentenza di secondo grado, Tizio presenterà ricorso per Cassazione.
I motivi del ricorso: coltello o pugnale?
Nel proprio ricorso, Tizio evidenzierà come vi sia stata effettivamente una totale erronea applicazione della normativa in materia. In particolare evidenzierà come, da parte del giudice di primo grado e di secondo grado, l’oggetto della questione sia stato classificato come pugnale, e quindi come arma propria, in modo del tutto irragionevole in quanto, come ben sappiamo, la legge sul punto è chiara. Un certo oggetto, per essere classificato come pugnale e quindi per essere sotteso alla disciplina delle armi, deve necessariamente avere la punta acuta e la lama sviluppata su entrambi i lati e non, come nel caso di Tizio, solo da un lato.
Tale caratteristica relativa alla lama solo da un lato evidentemente permette di classificare l’oggetto non già come arma in senso proprio, ma come arma in senso improprio. Quindi come strumento da punta e taglio la cui destinazione finale non è l’offesa alla persona (come nel caso del pugnale) ma che, per circostanze di tempo e luogo, potrebbe comunque essere utilizzato per l’offesa.
La decisione
Secondo i giudici della Cassazione il motivo principale su cui è stato strutturato il ricorso di Tizio deve essere accolto.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della qualificazione di un "coltello" quale arma propria od impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento
In particolare gli Ermellini hanno evidenziato come vi sia stata, da parte dei giudici dei gradi di giudizio precedenti, una evidente contraddittorietà relativamente alle motivazioni. In particolare questa contraddittorietà è evidente nella parte in cui prima viene fatto riferimento alla giurisprudenza pacifica in materia, con cui viene fatta una distinzione netta tra arma in senso proprio ed arma in senso proprio, e, successivamente, l’oggetto rinvenuto nell’auto di Tizio viene invece classificato come arma in senso proprio, come se fosse un pugnale, invece di un semplice coltello.
Tali affermazioni sono fra loro contraddittorie: infatti, o si accerta che l'oggetto presenta una lama a due tagli, e allora il fatto dovrà essere qualificato ai sensi dell'art. 699 cod. pen.; oppure si accerta che l'oggetto presenta un solo lato affilato, e allora il fatto dovrà essere qualificato ai sensi dell'art. 4 legge n. 110 del 1975.
Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alla motivazione circa la qualificazione giuridica del fatto, con rinvio per nuovo giudizio.