I fatti: detenzione abusiva di armi da guerra, e non solo...
Tizio viene condannato dal Tribunale per due reati distinti, rispettivamente quello di detenzione abusiva di armi da guerra, con relativo munizionamento, e del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo, con relativo munizionamento.
A detta del giudice chiamato ad emettere il giudizio, i due reati corrisponderebbero a due fattispecie ben distinte, nonostante si tratti sempre di detenzione illegittima di armi. Il giudizio viene emesso sulla base di un orientamento ormai pacifico ed acclarato della Cassazione.
Nei confronti di siffatta pronuncia ricorre il Procuratore della Repubblica, sostenendo come in realtà il reato fosse da considerarsi continuato, quindi un unicum, e sulla base della mancata applicazione del principio del reato continuato, anche il calcolo della pena applicata (un anno ed otto mesi di reclusione e 6.000 euro di multa) andrebbe rivisto.
La pronuncia della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione decide per l’infondatezza e quindi per l’inammissibilità del ricorso presentato dal Procuratore.
Gli Ermellini si rifanno, nella sostanza, a quello che è un orientamento della medesima Corte, secondo cui in materia di detenzione di armi, il fatto che si tratti sempre di armi non rileva ai fini della qualificazione del reato come un reato e fattispecie generale, rilevando invece il tipo di armi che si detengono abusivamente. Quindi il reato di detenzione abusiva di armi da guerra, e del relativo munizionamento, è una cosa. Il reato di detenzione abusiva di armi comuni da sparo, e relativo munizionamento, è un'altra cosa ancora.
Di conseguenza, quindi, anche l’eccezione circa il ricalcolo della pena da applicare a Tizio viene rigettato dalla Corte, che considera quanto stabilito dal Tribunale, assolutamente esatto.
Normative di riferimento
Art. 697 codice penale
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com