Introduzione
- Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
- Ambito: disciplina giuridica delle armi antiche
- Normative di riferimento: R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), Regolamento di attuazione del TULPS, codice penale
La materia di cui ci occuperemo oggi riguarda qualcosa di cui tantissimi sono appassionati. Parliamo delle armi antiche e della loro disciplina. Collezionare armi antiche, artistiche e rare è la grande passione di molti amatori del mondo delle armi. Nelle armi antiche risiedono storia, tradizione, artigianalità e, soprattutto, la sapienza antichissima dei maestri armaioli che, nel passato, riuscivano a creare delle vere e proprie opere d’arte senza poter disporre delle tecnologie moderne, affidandosi solo alla perizia ereditata da chi, prima di loro, aveva perfezionato le tecniche di costruzione delle armi.
Che cosa si intende con arma antica?
Vediamo dapprima cosa si intende col concetto di arma antica, ed in che modo il legislatore ha scelto di delineare i confini di questa particolare categoria di armi.
Secondo l'art. 10, comma 6, della legge 110/1975, sono considerate armi antiche:
- Armi ad avancarica: ovvero armi in cui il proiettile viene caricato dalla parte superiore della canna.
- Armi fabbricate anteriormente al 1890: un aspetto su cui si discute. Secondo alcune interpretazioni, la data si riferisce all'anno di produzione del modello di arma, non alla singola unità.
Vediamo ora alcune distinzioni all'interno della medesima categoria:
Il D.M. 14 aprile 1982 ("regolamento per la disciplina delle armi antiche, storiche o rare di importanza storica") distingue le armi antiche in:
- Armi artistiche: caratterizzate da pregevoli decorazioni o realizzate da noti armaioli. Gli esempi, per intenderci, potrebbero essere armaioli come Ludovico Garzoni (1540-1598) o di Andrea Rizzi (1490-1570), Giacomo Bossola (1489-1554). Tutti famosissimi armaioli italiani dell’epoca rinascimentale, di cui oggi le opere rappresentano la maggiore
- Armi di rara importanza storica: in numero limitato o legate a personaggi o eventi storici di particolare rilevanza.
Appare interessante, a questo punto, definire anche che cosa non si debba intendere col concetto di arma antica. L'art. 2 del D.M. 14 aprile 1982 esclude, infatti, dalla categoria delle armi antiche le armi da guerra, ovvero quelle fabbricate originariamente per uso bellico.
Le armi antiche vanno denunciate?
Vediamo adesso di valutare insieme la disciplina giuridica relativa alle armi antiche ed alla loro denuncia.
Chiunque detiene armi antiche, anche se ereditate, ha l'obbligo di denunciarle all'Arma dei Carabinieri o all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 72 ore dall'acquisizione.
Relativamente alle modalità di presentazione della denuncia, il percorso da seguire è sempre il medesimo:
La denuncia può essere effettuata:
- Online: compilando un apposito modulo sul sito della Polizia di Stato (https://www.poliziadistato.it/). Il modulo compilato va inviato al Comando dei Carabinieri, alla Polizia di Stato o alla Questura competente tramite raccomandata o posta elettronica certificata.
- Di persona: presso il Comando dei Carabinieri, la Polizia di Stato o la Questura competente.
Relativamente al rilascio della licenza, se non ci sono motivi ostativi, l'Autorità rilascerà la licenza di detenzione (o collezione) di armi antiche. La licenza è permanente e non deve essere rinnovata periodicamente.
È necessario presentare una nuova denuncia (per ottenere una nuova licenza) ogni volta che:
- Cambia il luogo di custodia delle armi
- Si acquisisce una nuova arma antica
- Si cede un'arma antica
È possibile detenere fino a un massimo di otto armi antiche con la stessa licenza. Se si possiede un numero superiore di armi, è necessaria la licenza di collezione.
Le armi antiche possono essere trasportate solo se disattivate e rese inoffensive. Il trasporto deve avvenire con le dovute cautele per evitare incidenti.
Aggiungiamo, inoltre, che le armi antiche possono essere esposte al pubblico solo se sono state preventivamente disarmate e rese inoffensive. L'esposizione deve essere effettuata in conformità alle norme di sicurezza stabilite dalla normativa vigente.
Che cosa succede se non si denunciano le armi antiche?
Attenzione collezionisti: la Cassazione, con una sentenza del 2022 (la numero 43391/22), ha fatto chiarezza sulla denuncia obbligatoria per le armi antiche.
Dimenticarsi di denunciare le proprie armi antiche, anche se ereditate, non è solo un errore, ma un reato! Infatti, la mancata denuncia configura la contravvenzione di detenzione abusiva di armi, punita dall'articolo 697 del codice penale con arresto da 3 a 12 mesi o ammenda fino a 371 euro.
Cosa cambia rispetto alle armi comuni? Per le armi comuni, la mancata denuncia comporta una sanzione ben più pesante: la reclusione da 1 a 8 anni e la multa da 3.000 a 20.000 euro (legge 895/1967).
Quindi, la regola è semplice: sia per le armi antiche che per quelle comuni, la denuncia è obbligatoria e deve essere effettuata con le stesse modalità, ovvero tramite la denuncia ex art. 38 TULPS. Come già anticipato sopra, potete farla online sul sito della Polizia di Stato, oppure di persona presso il Comando dei Carabinieri, la Polizia di Stato o la Questura competente.
Non dimenticate: la denuncia è un atto dovuto e vi permette di collezionare le vostre armi antiche in tutta sicurezza e tranquillità.