Detenzione di armi nelle pertinenze della propria abitazione

I presupposti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: detenzione di armi nelle pertinenze di casa

Norme di riferimento: art. 20 e 20bis legge 18 aprile 1975 n. 110

Sappiamo che la normativa di riferimento, rispettivamente gli artt. 20 e 20bis della legge 18 aprile 1975 n. 110, ci dicono che le armi e gli esplosivi vanno conservati con ogni diligenza del caso, nell’interesse della pubblica sicurezza, secondo il criterio del ciò che più probabilmente potrebbe accadere. In sintesi quindi, anche in questo caso, il legislatore ha voluto utilizzare una dicitura assai generica, affinché sotto di essa si potessero sottendere un numero potenzialmente infinito di fattispecie.

Anche se non vi è una normativa precisa che lo imponga, ma è ovviamente prassi acclarata, le armi si conservano nella propria abitazione. Oppure possono anche essere custodite in altro luogo (la legge lo consente) sempre in modo tale che queste non siano accessibili a terzi non autorizzati.

Cosa dice la legge rispetto alla custodia delle armi si nella propria abitazione, ma nelle pertinenze di questa? Che cosa significa pertinenza di una abitazione?

Per quanto riguarda le pertinenze, dobbiamo dire che, senza fare riferimento a noiose normative fiscali e a sentenze in materia, possiamo sostanzialmente definire pertinenze i magazzini e locali di deposito, stalle e scuderie, rimesse e posti auto e tettoie chiuse o aperte.

Ovviamente, anche in tal senso, abbiamo bisogno di fare una precisazione fondamentale. non tutti vivono in una villa, molte persone vivono in appartamento. È necessario subito dire che la legge non consente, in alcun modo, di custodire le armi in pertinenze che siano di competenza condominiale, in quanto, proprio perché condominiali e quindi di proprietà di tutti, non garantisce quella fondamentale sicurezza necessaria affinché le armi siano correttamente custodite.

Cosa dice la giurisprudenza in proposito?

Vediamo adesso cosa ci dicono le sentenze di riferimento in materia.

In particolare ci interessa una sentenza che riguarda, in modo abbastanza generico, l’aspetto relativo alla custodia delle armi nelle pertinenze della propria abitazione, in particolare garage o soffitta.  (Cass. Penale n. 15541 del 2004).

A Tizio viene contestato la mancata la mancata diligenza nella custodia delle armi, in quanto lo stesso deteneva in garage un fucile. In primo grado Tizio viene assolto, in quanto si dimostra che l’arma era nella sua esclusiva disponibilità e che, di fatto, era impossibile che i conviventi di Tizio si potessero in qualche modo, impossessare illegittimamente dell’arma.

Ricorre in appello il Procuratore Generale, il quale sostiene che, nella realtà, Tizio aveva effettivamente mal custodito la propria arma poiché la stessa sarebbe stata disponibile a terzi non autorizzati dal momento in cui egli si fosse anche solo temporaneamente allontanato dall’abitazione.

Tizio ricorre in Cassazione, e troverà ragione. Infatti gli Ermellini evidenziano che, se accolte, le ragioni esposte in appello avrebbero in qualche modo ampliato i doveri relativi alla corretta e diligente custodia delle armi, obbligando il titolare a stare sempre a casa, di guardia al proprio fucile. I giudici della Suprema Corte evidenziano quindi come, nei fatti, non vi sia stato effettivamente una violazione del dovere di diligente custodia.

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