I fatti
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza e diritto delle successioni ereditarie
Ambito: denuncia di armi ereditate con beneficio d’inventario
Norme di riferimento: art. 697 codice penale, libro secondo codice civile (successioni), artt. 321,374, 394, 470 e seguenti codice civile
Tizio viene denunciato da parte di Caia per averla truffata e, conseguentemente, viene anche denunciato per aver abusivamente detenuto un fucile da caccia.
Quello che a noi interessa, di questa particolare sentenza, è ovviamente la pronuncia relativa al reato di detenzione abusiva d’arma da fuoco, ai sensi dell’art. 697 del codice penale, che a Tizio viene contestato.
La vicenda parte con la condanna di Tizio per i reati lui ascritti ed il ricorso, da parte del di lui difensore, in Cassazione.
Relativamente al fatto afferente la detenzione abusiva del fucile da caccia, il difensore, nel terzo motivo del suo ricorso per Cassazione, si evidenzia come il fucile oggetto della questione, appartenesse in realtà non già a Tizio ma al suo defunto zio il quale aveva solo dimenticato di farne denuncia presso gli uffici di pubblica sicurezza.
L’inammissibilità del ricorso
Vi diciamo subito che il ricorso presentato da Tizio verrà totalmente rigettato da parte degli Ermellini. Vediamo insieme come i giudici hanno ragionato.
Nella sostanza si evidenzia come non siano rilevanti a nessun fine le modalità con cui l’arma sia entrata nella disponibilità del soggetto. Secondo la giurisprudenza pacifica ed acclarata, infatti, rimane valido l’obbligo, da parte del soggetto, di fare comunque denuncia dell’arma, anche nel caso in cui la stessa provenga nella disponibilità di questo per vicende ereditarie e che l’eredità sia stata accettata con beneficio d’inventario.
I giudici infatti riportano come vi sia da tutelare necessariamente la pubblica sicurezza, garantendo che le armi non arrivino nella disponibilità di quelle persone prive di requisiti psicofisici necessari a dimostrarne la piena affidabilità. E questa è eventualità tutt’altro che remota. Rimane quindi obbligatorio per l’erede di fare denuncia delle armi che egli, eventualmente, dovesse ricevere per successione.
Accettazione con beneficio d’inventario
Vediamo ora che cosa è l’accettazione con beneficio d’inventario, affinché vi sia maggiore chiarezza.
L’accettazione con beneficio d’inventario è un istituto peculiare del diritto civile e consente di accettare una eredità mantenendo separati il patrimonio del defunto con quello del de cuius, con la conseguenza che l’erede risponderà dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto in eredità. La procedura risulta obbligatoria dal momento in cui l’erede è minorenne, se è interdetto o inabilitato, se è sottoposto ad amministrazione di sostegno o se si tratta di una persona giuridica. In tal caso è necessario ottenere, prima di tutto, l’autorizzazione del giudice tutelare. Si richiede al Tribunale del luogo di decesso del defunto.
Video: Denuncia di armi ereditate
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com