Obbligatorietà della denuncia delle armi bianche:  nuova sentenza della Corte di Cassazione

I fatti

  • Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
  • Ambito: obbligatorietà della denuncia delle armi bianche
  • Normative di riferimento: artt. 697  e 699 codice penale, art. 30 TULPS.

Tizio si vede arrivare in casa le forze dell’ordine che andavano eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti. Durante la conseguente perquisizione emergeva la illegittima detenzione di due pugnali, con doppio filo di lama e punta acuta, di lunghezza rispettivamente di cm. 3,5 e 39.

Tizio quindi veniva denunciato anche per detenzione abusiva di armi.

La Corte d’Appello, investita della questione, confermerà quanto già stabilito in primo grado, riconoscendo la responsabilità di Tizio per il reato lui ascritto.

La vicenda quindi approderà in Corte di Cassazione, con le motivazioni che, in modo sintetico, possiamo riportare qui di seguito.

Prima di tutto, secondo la difesa di Tizio, gli oggetti rinvenuti non avrebbero potuto essere sussunti alla categoria delle armi proprie, essendo, secondo lo stesso Tizio, dei semplici coltelli, quindi non armi in senso proprio e perciò non soggetti all’obbligo di denuncia.

Con gli altri motivi Tizio lamenta una inadeguata applicazione ed interpretazione della legge penale ed, inoltre, una applicazione di una sanzione sostanzialmente sproporzionata rispetto alla concreta gravità del fatto.

Il rigetto del ricorso

Vi diciamo subito che il ricorso di Tizio verrà rigettato. Interessanti, quindi, appaiono le motivazioni, in grado di delineare in maniera chiara i confini dell’ambito delle armi in senso proprio e le armi improprie quando si tratta di coltelli e pugnali. Aspetto molto importante, che l’appassionato deve considerare e sapere alla perfezione.

Leggendo il testo della sentenza, notiamo come il Collegio, chiamato a giudicare circa la vicenda, enuclea la differenziazione, dal punto di vista strettamente normativo, tra le armi in senso proprio e tutte le altre categorie di oggetti che non sono da considerarsi  come armi in senso  proprio.

Riportiamo qui di seguito uno stralcio della sentenza in cui il punto viene spiegato in modo preciso.

“Sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili», anch'essi rientranti, appunto, nella nozione di «armi proprie», non sono, invece, considerati tali «gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili»; strumenti ai quali si riconosce la qualifica di «armi improprie».”

Da tali differenze di qualificazione derivano, come noto, corrispondenti differenze sul piano della disciplina penale; infatti, mentre nel caso delle armi improprie, proprio perché la loro naturale destinazione è quella propria di ciascuno degli strumenti indicati, la detenzione è liberamente consentita, venendo punito con la pena dell'ammenda il solo porto in luogo pubblico ove ingiustificato (v. art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975), viceversa, nel caso delle armi proprie, l'ordinamento attribuisce rilievo penale non soltanto al porto (punito, invece, dall'art. 699 cod. pen. con la pena dell'arresto), ma anche alla detenzione (art. 697 cod. pen.), ove essi avvengano, come avvenuto nel caso di specie, in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa.

Aggiungiamo inoltre che Il discrimine tra l'arma «impropria» e quella «propria» è stato individuato dalla giurisprudenza nella presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli, quali che fossero le particolari caratteristiche di costruzione del coltello

A questo punto rileva il collegio che  i pugnali  rinvenuti rientravano nella categoria delle armi bianche proprie in quanto la loro naturale destinazione — tenuto conto delle loro dimensioni e caratteristiche tecniche (doppia lama) - era quella dell'offesa alla persona e che, in quanto tali, rientravano tra le «armi bianche proprie» la cui detenzione — senza denuncia — è punita ai sensi dell'art. 697 cod. penale.

Video: Obbligatorietà della denuncia delle armi bianche