I fatti
Il Tribunale, in primo grado, disponeva il sequestro di alcune specifiche armi appartenenti a Tizio poiché, a detta del Pubblico Ministero, lo stesso contravveniva alla disposizione dell’art. 697 del codice penale avendo lo stesso, nella propria materiale disponibilità a seguito di un controllo, di una “spingarda ad avancarica a luminello”, ritenuta dal PM arma antica con caratteristiche tali da renderla palesemente offensiva.
Si contestava sempre a Tizio il reato di cui all’art.20, comma 1, della legge 18 aprile 1975 n. 110 poiché, sempre in sede di controllo, emergeva come le armi da Tizio possedute non fossero conservate in modo diligente.
La vicenda approda in Cassazione e Tizio articolerà la propria difesa sulla base di un solo motivo, che, lo diciamo subito, convincerà i giudici della Suprema Corte a dargli ragione.
Il ricorso di Tizio sulla detenzione di una spingarda
Il ricorso che Tizio presenta per far valere le proprie ragioni è articolato su un elemento di assoluta rilevanza. Secondo Tizio il Tribunale, che gli contestava il fatto di avere in casa una spingarda senza che la stessa fosse stata denunciata, non aveva tenuto conto di un intervento normativo che aveva modificato la normativa in materia (art. 10 della legge 18 aprile 1975 n.110 e dal d.m. 14 aprile 1982) che, di fatto, limitava l’obbligo di denuncia per i soggetti autorizzati alla detenzione di armi ai soli mutamenti sostanziali.
Secondo la difesa di Tizio l’inserimento in collezione di un fucile tipo “spingarda” non può essere considerato un mutamento sostanziale, tale per cui scatterebbe l’obbligo di denuncia.
Di conseguenza, si evidenziava anche come le armi di Tizio fossero in realtà conservate in modo più che diligente, essendo le stesse custodite in un ambiente dotato di antifurto e da adeguato sistema di videosorveglianza.
L’accoglimento del ricorso e l’analisi della normativa in materia
Relativamente alla contestazione in materia di illegittima detenzione di armi antiche, il ricorso di Tizio verrà accettato da parte della Suprema Corte.
Leggendo la sentenza, gli Ermellini si preoccupano dapprima di rammentare quale sia la disciplina penalistica in materia di detenzione di armi comuni da sparo, di armi antiche e di collezioni.
La detenzione di armi comuni da sparo o parti di esse senza la tempestiva presentazione, ai sensi dell'art. 38 e 39 R.D., 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), della denuncia all'Ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questa manchi, al locale Comando dell'Arma dei Carabinieri integra il delitto previsto dagli artt. 2 e 7 della I., 2 ottobre 1967, n. 895.
La detenzione in assenza di denuncia di armi "ad avancarica" o comunque fabbricate anteriormente al 1890 integra, invece, la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. Trova, infatti, applicazione l'art. 10, comma 7, della Legge n. 110 del 1975 che esclude la qualificazione di tali oggetti come armi comuni da sparo .
La detenzione di armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica è disciplinata dal d.m. 14 aprile 1982.
All'art. 7 è previsto l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S., qualora la detenzione abbia ad oggetto un numero non superiore a otto. Eventuali cambiamenti della specie, della quantità o del luogo di custodia debbono essere denunciati con l'osservanza della medesima procedura. Ai sensi dell'art. 8, se la detenzione riguarda un numero di armi antiche, artistiche o rare superiore a otto, vi è obbligo di chiedere al questore della provincia in cui esse si trovano la licenza di collezione prescritta dall'art. 31, secondo comma, T.U.L.P.S.
Tale licenza è disciplinata diversamente rispetto all'autorizzazione alla collezione di armi comuni da sparo.
L'autorizzazione alla collezione di armi comuni da sparo, che non ha carattere permanente ma, in forza del principio generale dettato dall'art. 13, comma primo, T.U.L.P.S., ha la durata di tre anni, impone la custodia in idonei locali nonché l'obbligo di adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza, tenuto conto del tipo e della quantità delle armi e delle caratteristiche dei locali in cui sono custodite.
Cosa deve intendersi per “cambiamenti sostanziali”?
Quando si parla di “cambiamenti sostanziali” si dovranno intendere soltanto quelli che comportano il mutamento della natura della collezione e cioè "se da armi artistiche si passa ad armi antiche o da armi corte ad armi lunghe o viceversa e non già quando il numero delle armi subisce un mutamento.”
Secondo i giudici, quindi, stando a quanto accaduto, Tizio, acquisendo la materiale disponibilità di una spingarda e non avendola denunciata, sulla base delle autorizzazioni in suo possesso, non avrebbe contravvenuto a quanto stabilito dall’art. 697 del codice penale essendosi limitato a modificare solo il numero delle armi, ferma restando la natura della collezione.
La mancata restituzione delle armi a Tizio
Abbiamo detto che la vittoria di Tizio è una vittoria parziale in quanto, se allo stesso viene riconosciuto il pieno legittimo possesso della spingarda, è anche vero che allo stesso le armi non verranno restituite. Tale decisione viene dall’aver accertato, in sede di controllo, una modalità di custodia delle armi non conforme alle prescrizioni normative di riferimento (art. 20 legge 18 aprile 1975 n. 110).
A detta degli agenti intervenuti in sede di controllo, in realtà le armi erano poste alla rinfusa in un armadio, quindi pienamente disponibili anche ad eventuali terzi non autorizzati. Per quest ragione le armi non verranno dissequestrate.
Normative di riferimento
Art. 697 del codice penale (Detenzione abusiva di armi)
Art. 20, comma 1, legge 18 aprile 1975 n. 110 (Custodia delle armi e degli esplosivi)
D.M. 14 aprile 1982 (Armi antiche-sanzioni amministrative)
Art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza
Art. 39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – Testo unico di Leggi di Pubblica Sicurezza
Art. 31 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – Testo unico di Leggi di Pubblica Sicurezza
Art. 13 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – Testo unico di Leggi di Pubblica Sicurezza
Art. 2 legge del 2 ottobre 1967 n. 895
Art. 7 legge del 2 ottobre 1967 n. 895
Sentenze di riferimento
Sent. Sez. 1, n. 39787 del 20/04/2015 – Corte di Cassazione
Sent. Sez. 1, n. 9456 del 28/02/1986 – Corte di Cassazione
Sent. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – Corte di Cassazione
Sent. Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 – Corte di Cassazione
Sent. Sez. 6, n. 9621 del 08/09/1992 – Corte di Cassazione