Denuncia di armi e munizioni
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: denuncia di armi e munizioni via PEC
Normative di riferimento: Art. 38 r.d. 18 giugno 1931 n.773, d.lgs. 104 del 2018
Per chiarezza espositiva, e per non lasciare soprattutto alcun dubbio interpretativo, riportiamo di seguito l’art. 38 del TULPS come modificato dal d.lgs. 104 del 2018: "chiunque detiene armi, parti di esse di cui all’art. 1-bis comma 1 lett. B) del D.lgs 30 dicembre 1992 n. 527, munizioni finite o materiali esplodenti di qualsiasi genere deve farne denuncia entro 72 ore dall’acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dei carabinieri anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì obbligatoria per i caricatori in grado di contenere un numero maggiore di a 20 colpi per arma corta e 10 per le armi lunghe, fermo restando l’art. 2, secondo comma della legge 18 aprile 1975 n.110”.
Ricordiamo, inoltre, che secondo la giurisprudenza pacifica e acclarata in materia, è fatto obbligo di denunciare l’acquisto di armi avvenuto a qualsiasi titolo, quindi anche il semplice aver ereditato armi impone all’erede di presentare regolare denuncia. Per ogni chiarimento sul punto vi rimandiamo ai nostri articoli sul portale.
Cosa è necessario inserire nella PEC?
All’interno della PEC sarà necessario inserire: il nostro documento di riconoscimento, la nuova denuncia o altrimenti la nuova denuncia che spediamo per aggiornarne una vecchia, una scansione perfettamente leggibile del titolo che ci abilita all’acquisto dell’arma, ed una copia della dichiarazione di vendita che ci sarà rilasciata dall’armeria.
Nel caso in cui l’acquisto dovesse avvenire tra privati, sarà necessario allegare una copia della scrittura privata di cessione e di acquisto che entrambe le parti hanno firmato, una copia dei documenti di riconoscimento anche del cedente. Si può, inoltre, anche allegare una copia della denuncia del cedente, dalla quale sarà possibile evincere che l’arma oggetto di cessione da parte di quest’ultimo, sia effettivamente di sua proprietà.
Una volta inviata la PEC sarà necessario recarsi in Commissariato o presso il Comando dei Carabinieri per il ritiro della copia vidimata della denuncia.
A chi va spedita la PEC?
Come chiaramente esposto nell’art. 38 del TULPS la PEC va spedita al corrispondente indirizzo di posta elettronica certificata del commissariato di polizia o comando dei carabinieri competenti territorialmente.
Posta elettronica certificata: che cos’è?
Da un punto di vista della validità giuridica e legale, la PEC ha lo stesso valore e produce i medesimi effetti di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Ricordiamoci sempre che un indirizzo di posta elettronica certificata potrà “dialogare” (quindi spedire e ricevere email) solo con un altro indirizzo di posta elettronica certificata. Questo perché, una volta inviato il messaggio contenente, nel nostro caso, la denuncia, il sistema genererà un messaggio che dichiarerà l’accettazione del messaggio e, una volta che il messaggio è stato accettato dal sistema, questo genererà una ricevuta di avvenuta consegna.
Questo elemento va tenuto in considerazione. Infatti non bisogna mai e poi mai inviare la denuncia con la nostra email semplice all’indirizzo PEC della questura. Questo perché il ricevente non riceverà MAI la nostra denuncia e questo errore è inescusabile. In pratica è come se l’arma non sia stata mai denunciata, con i rischi e le sanzioni che prevede la legge.
Al seguente indirizzo https://indicepa.gov.it/ipa-portale/, è possibile consultare gli indirizzi PEC delle varie stazioni dei Carabinieri presenti sul territorio. Per gli indirizzi PEC delle varie questure basterà cercare su Google.
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com