Pubblicato il Decreto Legislativo 121/2013

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2013, infatti, troviamo il testo del Decreto Legislativo n. 121 del 29.09.2013, contenente il predetto correttivo.

La norma, ovviamente, si occupa di noi appassionati di armi e, come già aveva fatto il D. Lgs. che ora si va a correggere, va ben oltre quello che è il contenuto della direttiva comunitaria che vuole recepire, disciplinando materie che nulla hanno a che vedere con il controllo delle armi, quali i caricatori (oggi non più annoverati tra le parti di arma), le licenze di intermediazione o gli strumenti per giocare a “Splash Contact”.

Tra le cose che maggiormente ci interessano, vi è certamente la limitazione che viene introdotta sulla capienza dei caricatori delle armi corte e lunghe o le nuove procedure previste per il ritiro delle armi nei casi di “pericolo di abuso” da parte del detentore.

Il nuovo testo dell’art. 2 della L. 110/75, ora prevede espressamente che le armi comuni da sparo (da intendersi in senso generale per distinguerle da quelle da guerra), debbono avere un caricatore o serbatoio contenente al massimo 5 cartucce per le armi lunghe e 15 per le corte. Per le repliche delle armi antiche si prevede un limite di 10 colpi (credo sia stato espressamente previsto per i fucili lever action i cui serbatoi tubolari possono contenere più di 5 cartucce). Bene ha fatto il legislatore a prevedere questa eccezione, così da non penalizzare eccessivamente delle belle repliche quali quelle del Winchester mod. 1873 o similari vari, ma questa eccezione non può trovare applicazione per le armi originali o quelle di interesse storico ma non antiche. Vi ricordo, infatti, che un moschetto mod. 1891 ha 6 colpi, un Garand M1 ne ha 8 e così per tante altre armi di fine ‘800 primi ‘900. Che ne sarà di queste armi? Come si potrà limitare la capacità del caricatore di quei fucili, atteso che non hanno un caricatore ma si alimentano con delle piastrine metalliche che non possono essere limitate?

La norma, per nostra fortuna (e lungimiranza del legislatore), a differenza di quanto era stato previsto nella bozza presentata al Governo, non ha più carattere retroattivo e, quindi, chi oggi possiede armi con caricatori di capienza superiore, potrà continuare a tenerle nell’attuale configurazione.

Il limite, quindi, si applicherà alle armi di nuova immissione sul mercato.

Gli attuali proprietari potranno alienare a terzi le armi con caricatori di capienza superiore entro i successivi 24 mesi, dopodiché, a quanto pare, se le dovranno tenere per tutta la vita. E chi poi le dovesse ereditare, cosa dovrà fare?

Un’altra eccezione è stata prevista per le armi sportive destinate ad essere usate in competizioni per le quali è previsto l’uso di caricatori maggiorati (in sostanza il tiro dinamico sportivo) dalle rispettive Federazioni.

La norma, tuttavia, non specifica se chi detiene questi caricatori maggiorati dovrà essere un tiratore iscritto a quella federazione e debba praticare l’attività agonistica, oppure è solo sufficiente che l’arma sia stata classificata come “sportiva”.

Non si riesce a capire, quindi, oltre ai commercianti, chi andrà a colpire questa norma, atteso che il privato cittadino eventualmente trovato in possesso di un caricatore maggiorato, almeno oggi, potrà sempre dire che quello è relativo ad una sua arma sportiva o che lo possedeva già prima dell’entrata in vigore della legge (è stata pubblicata il 21 ottobre e, quindi, sarà in vigore dopo la canonica “vacatio legis”, ovvero dal 4 novembre). Certo, sarà tutto più difficile per coloro che conseguiranno il loro primo porto d’armi dopo il 4.11.2015, perché non potranno più dire che li avevano già o li hanno acquisiti da chi li aveva già.

Non capisco, comunque, quale potrà essere il reato commesso da chi verrà trovato in possesso di un caricatore civile di capienza maggiorata, tenuto conto che le norme in vigore puniscono l’illegale detenzione di armi o parti di esse, e i caricatori non lo sono più.

Diversa l’ipotesi per i caricatori militari (Mil-Spec da 30 colpi o superiori), la cui detenzione è sempre illecita e punita dalla legge 895 del 1967.

Vista la quasi totale inapplicabilità della norma, non si capisce che bisogno ci fosse di emanarla (ma il nostro ordinamento pullula di leggi inapplicate ed inapplicabili).

Ricapitolando, quindi, dal prossimo 5 novembre, data di entrata in vigore della norma, la situazione sarà questa:

-        In armeria non potremo più acquistare armi corte con caricatori superiori a 15 colpi e lunghe con caricatori superiori a 5;

-        Chi detiene armi con caricatori di capienza superiore, acquisite prima del 5 novembre 2013, potrà continuare a detenerle e, se vorrà, potrà cederle con i caricatori maggiorati fino al 5.11.2015;

-        Fino al 5.11.2013 si potranno acquisire armi con caricatori maggiorati dai privati detentori che esibiscano una denuncia dalla quale si evince che l’arma era detenuta prima del 5.11.2013;

-        Chi detiene armi con caricatori maggiorati e le vorrà cedere dopo il 5.11.2015, dovrà provvedere a sue spese alla riduzione della capacità dei caricatori (oppure si terrà i caricatori maggiorati e venderà l’arma con un caricatore ridotto);

-        La norma non dovrebbe trovare applicazione per le armi sportive da utilizzare in discipline nelle quali è richiesto l’uso di caricatori maggiorati (ma non si capisce come troverà applicazione questa disposizione).

Altro punto importante riguarda le armi clandestine; il vecchio testo dell’art. 23 della legge 110/75 le individuava tra quelle comuni non catalogate o prive delle marcature previste. Oggi il concetto si estende anche a quelle non classificate dal Banco Nazionale di Prova, che come sapete, ha sostituito nelle sue funzioni l’Ufficio del Catalogo Nazionale del Ministero dell’Interno.

Passaggio altrettanto importante è quello con cui si è modificato l’art. 39 del TULPS, la norma che prevede il divieto di detenzione armi da emanarsi, a cura del Prefetto, nei confronti dei soggetti ritenuti capaci di abusare delle armi da loro possedute.

Prima si dovevano fare “voli pindarici” per arrivare ad un sequestro preventivo delle armi detenute, salvo poi non sapere cosa farsene.

Oggi la norma prevede espressamente la possibilità del ritiro cautelare delle armi prima dell’emissione del decreto di divieto di detenzione; una volta emanato il decreto, l’interessato avrà 150 giorni di tempo per alienare le armi cedendole a terzi. Se non lo farà entro il predetto termine, le armi verranno rottamate.

Un’altra novità significativa è quella che prevede il controllo sulla salute psichica dei possessori di armi che non siano titolari di Porto d’Armi; questi, fino ad oggi, hanno potuto detenere liberamente le loro armi senza che l’autorità di P.S. avesse la possibilità di verificare le loro condizioni di salute e, quindi, la loro idoneità a detenere le armi.

Oggi è stato introdotto l’obbligo di esibire ogni 6 anni (come per i titolari di licenza T. a V.) un certificato medico attestante la loro condizione psico-fisica.

Questo consentirà all’Autorità di P.S. di accorgersi di persone decedute da anni e delle cui armi non si sa più nulla, ma anche di togliere le armi a soggetti veramente pericolosi, come le persone cadute in depressione o colpite da malattie psichiche.

Personalmente prevedo che a breve ci sarà un’invasione di armi usate sul mercato, perché molti anziani detentori non otterranno il necessario certificato o preferiranno disfarsene piuttosto che sottoporsi ad una costosa visita.

A molti potrà sembrare una norma eccessivamente restrittiva, ma se pensiamo a quei rari casi accaduti in Italia, dove psicolabili armati hanno usato le loro armi contro innocenti cittadini, si trattava sempre di persone malate di mente non più titolari di porto d’armi. Questa disposizione, quindi, potrà garantire maggiore sicurezza a tutti.

Di seguito troverete l’intero testo del decreto, per chi avrà voglia di leggerselo, ma l’impresa non sarà facile, vista la sua farraginosità.

questo articolo è stato tratto da

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