Responsabilità civile per danni cagionati da armi: un tema complesso e attuale

I fatti

  • Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
  • Ambito: responsabilità civile per danni cagionati dalle armi
  • Normative di  riferimento: artt. 2043 e 2053 codice civile, legge 18 aprile 1975 n. 110

La prima norma di riferimento in materia di armi è la Legge 110 del 1975, recante disposizioni sulle armi, munizioni ed esplosivi. Questa legge stabilisce i criteri per la detenzione, il porto e l'uso delle armi da fuoco, nonché le sanzioni amministrative e penali in caso di violazione delle prescrizioni introdotte non solo da questa particolare norma, ma anche in caso di violazione di ulteriori prescrizioni normative, come ad esempio quelle introdotte dal Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza.

Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nel Codice Civile, in particolare negli articoli 2043 e 2053. L'articolo 2043 stabilisce la responsabilità civile per chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto, mentre l'articolo 2053 disciplina la responsabilità civile per i danni cagionati da animali o cose in custodia.

Gli articoli 2043 e 2053 del Codice Civile rappresentano due pilastri fondamentali nella disciplina della responsabilità civile per danni causati da armi in Italia. Analizziamoli nel dettaglio per comprendere come si applicano in questo specifico contesto.

Articolo 2043: Responsabilità per fatto illecito

L'articolo 2043 stabilisce la responsabilità civile per qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. In materia di armi, questa norma assume un ruolo centrale nel determinare la responsabilità di chi ha cagionato un danno utilizzando un'arma da fuoco o altro tipo di arma.

Onere della prova:

  • Grava sul danneggiato la prova del fatto illecito, del dolo o della colpa, del danno ingiusto e del nesso causale.
  • Il danneggiante può liberarsi dalla responsabilità provando il caso fortuito o la forza maggiore.

Articolo 2053: Responsabilità per danni da cose in custodia

L'articolo 2053 disciplina la responsabilità civile per i danni cagionati da animali o cose in custodia. In materia di armi, questa norma assume rilevanza quando il danno è cagionato da un'arma in custodia al proprietario o al detentore.

Presunzione di colpa:

  • L'articolo 2053 stabilisce una presunzione di colpa a carico del proprietario o detentore dell'arma.
  • Ciò significa che il proprietario o detentore è responsabile per i danni cagionati dall'arma, a meno che non riesca a provare che il danno è derivato da caso fortuito o forza maggiore.
  • La presunzione di colpa può essere superata fornendo la prova che il danno è stato cagionato da un fatto imprevisto e imprevedibile o da una causa esterna che non poteva essere evitata.

Elementi costitutivi della responsabilità civile ex art. 2043:

  • Fatto illecito: deve trattarsi di un comportamento volontario o omissivo illecito, in violazione di una norma giuridica o di un obbligo di legge o contrattuale.
  • Dolo o colpa: il fatto illecito deve essere commesso con dolo, ovvero con l'intenzione di cagionare il danno, o con colpa, ovvero con negligenza, imprudenza o imperizia.
  • Danno ingiusto: il danno deve essere effettivo, concreto e quantificabile, nonché ingiusto, ossia non giustificato da alcuna causa legittima.
  • Nesso causale: deve sussistere un nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno, ossia deve essere dimostrato che il danno è conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito.

I soggetti responsabili

In caso di danni cagionati da armi, la responsabilità civile può gravare su diversi soggetti:

  • Il proprietario o detentore dell'arma: è il soggetto che ha la disponibilità giuridica e fattuale dell'arma. Egli è responsabile in caso di danni cagionati dall'arma, anche se questa sia stata utilizzata da un terzo senza la sua autorizzazione.
  • L'utilizzatore dell'arma: è il soggetto che utilizza l'arma, anche se non ne è il proprietario o detentore. Egli è responsabile per i danni cagionati dall'uso negligente o imprudente dell'arma.
  • Il produttore dell'arma: può essere responsabile in caso di difetti dell'arma che ne rendano pericolosa l'utilizzazione.

Esempi pratici

Per comprendere meglio la responsabilità civile per danni cagionati da armi, è utile fare riferimento ad alcuni esempi pratici:

  • Un cacciatore ferisce accidentalmente un altro cacciatore durante una battuta di caccia: in questo caso, il cacciatore che ha sparato è responsabile per i danni cagionati all'altro cacciatore.
  • Un bambino spara con un'arma che ha trovato incustodita in casa, ferendo un passante: in questo caso, i genitori del bambino sono responsabili per i danni cagionati dal figlio, in quanto avevano l'obbligo di custodire l'arma in modo sicuro, secondo l’art. 22bis della legge 18 aprile 1975 n. 110.
  • Un'arma da fuoco difettosa esplode durante il suo utilizzo, causando danni a una persona: in questo caso, il produttore dell'arma potrebbe essere responsabile per i danni cagionati, se il difetto dell'arma è stato la causa dell'incidente.

La tutela delle vittime di danni cagionati dalle armi

Le vittime di danni cagionati da armi hanno diritto al risarcimento del danno. Il risarcimento deve coprire tutti i danni subiti dalla vittima, sia i danni patrimoniali (ad esempio, le spese mediche) che i  danni non patrimoniali (ad esempio, il dolore e la sofferenza).

L'assicurazione

È importante sottolineare che la stipula di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi può tutelare il proprietario o detentore di un'arma da fuoco dai rischi derivanti da un suo utilizzo improprio o da un malfunzionamento dell'arma stessa.

Obbligatorietà dell'assicurazione

L'obbligo di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi non sussiste in modo generale per tutti i detentori di armi. Tuttavia, vi sono specifiche categorie per le quali l'assicurazione è obbligatoria:

  • Cacciatori: l'articolo 15 della Legge 110 del 1975 stabilisce l'obbligo per i cacciatori di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con massimali minimi stabiliti per legge. La polizza deve coprire i danni cagionati a terzi durante l'attività venatoria, anche durante i trasferimenti dalla residenza o dimora al luogo di caccia e viceversa.
  • Tiro a segno e attività sportive con armi: per i tesserati a Federazioni sportive che praticano tiro a segno o altre attività sportive con armi, l'assicurazione è generalmente obbligatoria per i danni cagionati a terzi durante lo svolgimento delle attività sportive presso poligoni o campi di tiro autorizzati. Le specifiche condizioni e i massimali minimi sono stabiliti dai regolamenti federali.
  • Armi non da fuoco: per alcune tipologie di armi non da fuoco, come archi e balestre, alcune Regioni o Province autonome potrebbero prevedere l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Casi facoltativi di assicurazione

Al di fuori dei casi obbligatori, la stipula di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per danni da armi è comunque consigliabile per tutti i detentori di armi, in quanto offre una tutela in caso di incidenti che potrebbero causare gravi danni a persone o cose. La polizza può coprire danni materiali, come la rottura di oggetti o la ristrutturazione di edifici, e danni fisici, come lesioni o morte di terzi.

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