Custodia di munizioni: la nuova sentenza della Corte di Cassazione

La premessa

Il tribunale di Nola condannava Tizio alla pena di euro 600 di ammenda poiché responsabile del reato di cui all’art. 20 bis legge 18 aprile1975 n. 110. Tizio infatti deteneva 225 cartucce calibro 12 uso caccia non avendo, però, adoperato tutte le diligenze del caso per la custodia delle medesime impedendo che imperiti ne avessero in qualche modo accesso e piena disponibilità.

Le munizioni erano custodite in due distinti armadietti in ferro privi, però, di qualsiasi dispositivo di sicurezza. I due armadietti erano collocati, a loro volta, all’interno di un garage sottostante l’appartamento di Tizio.

Tizio, successivamente alla condanna subita, propone ricorso denunziando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità sostenendo che la medesima non sia sorretta da alcuna ragione, avendo egli fornito prova documentale che gli armadi in cui erano custodite le munizioni erano collocate in un locale a cui solo Tizio aveva possibilità di accedere. Inoltre il locale era dotato di sistema di allarme e porta in ferro.

L’accoglimento del ricorso

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso evidenziando quanto segue.

Sostanzialmente possiamo affermare che la Suprema Corte pone una differenziazione particolare tra la fattispecie normata dall’art. 20 della legge 18 aprile 1975 e l’art. 20 bis comma 2 della stessa legge.

L’art. 20 della 110/1975 dispone un generico obbligo di applicazione di ogni diligenza del caso quando si custodiscono armi. Questo divieto generico è diretto ad impedire che chiunque possa impossessarsene; la disposizione dell’art. 20 bis comma 2, invece, ad impedire che giungano ad impossessarsi di armi e munizioni una certa categoria di persone (minori di anni 18 che non siano in possesso delle necessarie licenze in materia di armi, persone parzialmente incapaci, tossicodipendenti, o soggetti impediti nel maneggio delle armi stesse o che, per la loro condizione o qualità esperienziale, potrebbero avere con le armi un contatto rischioso) con riferimento alle quali il legislatore richiede l’adozione di “cautele necessarie” ovvero di cautele dirette proprio a evitare che possa verificarsi quel particolare tipo di evento. Nella fattispecie, il tribunale non solo non ha esaminato le deduzioni difensive, all'evidenza né manifestamente infondate né pretestuose a ragione della prodotta documentazione fotografica sullo stato dei luoghi e del locale dotato di un proprio esclusivo accesso rispetto al garage di uso condominiale, ma quel che più conta (ripetendo la stessa genericità della elevata contestazione) non ha fatto nessun accenno alla tipologia di soggetti indicati dalla norma contestata, la cui presenza è stata data solo per presupposta ma in fatto rimasta indimostrata.

Ne consegue l’annullamento della sentenza di condanna per insussistenza del reato contestato.

Normative di riferimento

Legge 18 aprile 1975 n. 110

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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