I fatti
Tizio impugna davanti al Consiglio di Stato la sentenza del Tar Lombardia che gli aveva revocato non solo il porto d’armi ma anche la licenza di collezione.
Davanti al Tar, a sua volta, Tizio aveva impugnato il decreto del Prefetto con il quale, nei suoi confronti, veniva disposto il divieto di detenzione armi e munizioni ed il decreto del Questore con il quale era stata, invece, disposta la revoca della licenza di porto d’armi per il tiro a volo ed anche la licenza di collezione armi comuni da sparo. Tali provvedimenti scattavano a seguito del ritiro cautelare di armi e munizioni in possesso di Tizio.
Tali provvedimenti nascevano dalla circostanza che in data 27 aprile 2020 l’ex genero e padre del nipote dell’appellante sporgeva denuncia ai danni della ex moglie poiché la stessa tramite WhatsApp inviava una foto all’ex marito nella quale si ritraeva il figlio piccolo intento a giocare e, sul tavolino poco distante, era possibile scorgere una pistola semiautomatica in fondina.
In sede di ricorso ed impugnativa, Tizio si difendeva asserendo che all’interno della fondina non vi fosse una vera arma, ma un’arma giocattolo, specificando che si trattasse, in realtà, di arma da soft-air. Il Tar, pur riconoscendo che lo stesso Tizio avesse adottato tutte le cautele del caso, necessarie affinché le armi in suo possesso fossero custodite in modo corretto, reputa comunque l’evento, di per sé, ostativo alla titolarità del porto d’armi ed al possesso di armi.
A giustificare tale decisione si aggiungevano, inoltre, i dissidi frequenti ed acclarati tra l’appellante Tizio e l’ex genero.
I motivi del rigetto del ricorso
Il Consiglio di Stato accoglierà in pieno le ragioni del Tar e, quindi, darà torto a Tizio. Vediamo insieme in che modo i giudici amministrativi hanno ragionato.
Prima di tutto i giudici asseriscono come, seppur adottate da Tizio tutte le cautele del caso, appare in modo incontrovertibile la presenza di un’arma inserita in fondina su di un tavolo facilmente raggiungibile dal piccolo e, in alcun modo, sarebbe possibile, analizzando la foto, che si tratti di arma da soft-air e non di arma comune da sparo.
I giudici amministrativi proseguono riportando il pacifico ed acclarato orientamento della giurisprudenza, secondo cui la concessione e quindi la titolarità di porto d’armi, sia da considerarsi non già come un diritto del cittadino ma come mera deroga ed eccezionalità rispetto al generico divieto di possesso armi e munizioni stabilito dall’impianto giuridico italiano.
Se quindi il possesso di armi e munizioni debba considerarsi come concessione del legislatore a chi sia in grado di comprovare, in generale, la propria piena affidabilità nel senso di non dare dubbio circa un potenziale abuso di armi, appare ovvio come al tiratore sia, nella sostanza, fatto obbligo di dimostrare come le armi in proprio possesso siano sempre, continuamente, conservate affinché sia tutelata la pubblica sicurezza e l’incolumità di tutti, conviventi primi.
Continua la sentenza evidenziando come onere del possessore di armi sia quello di scongiurare, prima di tutto, che le armi finiscano in mani di non autorizzati, minori in particolare.
I giudici quindi considerano quindi l’evento oggetto del giudicato come una gravissima violazione di quel dovere di diligente custodia delle armi e tale evento giustifica, in pieno, i provvedimenti adottai dall’Amministrazione.
Cosa dice la legge in merito alla custodia di armi in presenza di minori
Abbiamo imparato, ormai, che le armi, ai sensi dell’art. 20 della legge 18 aprile 1975, devono essere custodite adottando ogni diligenza del caso nell’interesse della pubblica sicurezza.
In aggiunta all’art. 20 è stato inserito un art. 20bis con la legge 12 luglio 1991 n. 203 che sanziona chi trascura di adoperare nella custodia delle proprie armi le cautele necessarie per impedire che minori di diciotto anni, persone incapaci anche parzialmente, tossicodipendenti, o persone imperite nel maneggio di queste, giungano ad impossessarsene.
Come sempre noi di All4shooters consigliamo di adottare l’uso di armadi blindati, ancorati a terra o a parete, costruiti secondo le normative in vigore in materia, e che siano dotati di serrature o elettroniche o manuali: in caso di serrature manuali e quindi con normale chiave, vi ricordiamo di custodire in modo tale che anche le chiavi non siano alla portata di tutti. Il rischio di sanzioni è sempre dietro l’angolo.
Normative di riferimento
Artt. 20 e 20bis legge 18 aprile 1975 n. 110
Art. 11 e 43 Tulps
Legge 12 luglio 1991 n. 203
Video: Custodia di armi in presenza di minori
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
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