I fatti
A Tizio veniva confermato, da parte del Tribunale, il sequestro di una pistola poiché risultava indagato per il reato di cui all’art. 20bis della legge 18 aprile 1975 n. 110, mancata diligenza nella custodia delle armi.
Il Giudice per le indagini preliminari rilevava che, in sede di perquisizione domiciliare, era stata rinvenuta la suddetta pistola oggetto di sequestro, all’interno di un cassetto non chiuso a chiave in una scrivania presente nello studio di Tizio. La stessa pistola era munita di caricatore.
Secondo gli agenti di pubblica sicurezza intervenuti, e secondo il Giudice per le indagini preliminari e secondo il Tribunale, e vedremo tra poco anche secondo la Corte di Cassazione, il fatto di custodire una pistola in un cassetto nemmeno chiuso a chiave, non integra quella necessaria diligenza nella custodia delle armi, tale da non far dubitare il soggetto proprietario della stessa circa la sua piena affidabilità. La pistola veniva quindi sequestrata, come già vi abbiamo anticipato.
Il rigetto del ricorso in Cassazione
Dopo tutte le lungaggini del caso, che ormai abbiamo imparato a conoscere, la questione approda in Cassazione la quale rigetterà totalmente il ricorso presentato da Tizio. Vediamo quindi cosa hanno stabilito i giudici della Suprema Corte.
La Cassazione ovviamente è chiamata a spiegare quale sia il bene giuridico sotteso e tutelato ad una certa disciplina e, in questo caso, spiega in modo chiaro come il dovere di custodire bene le armi, in modo diligente, scongiurando eventuali impossessamenti da parte di terzi non autorizzati, sia un onere posto a tutela della pubblica sicurezza.
Si fa poi una differenziazione tra chi esercita attività professionale con le armi (es. titolare di armeria) che è chiamato comunque ad adottare una serie di presidi di sicurezza maggiori rispetto al normale cittadino al quale, ad esempio, non viene richiesto l’obbligo di installare sistemi di allarme all’interno del luogo ove egli custodisce le armi.
La custodia costante ed effettiva
La sentenza riporta questa particolare terminologia, con una certa novità in ambito giurisprudenziale. Novità che comunque è utile affinché la materia sia chiara e comprensibile all’utente.
Come ormai abbiamo imparato, il criterio sulla base viene qualificata come “diligente” una certa modalità di custodia delle armi è il principio del “ciò che può accadere più spesso” (id quod plerumque accidit). Si valuta quindi ciò che potrebbe accadere con maggiore probabilità nella situazione e nei luoghi ove le armi vengono custodite. Se in casa si vive con un bambino, ad esempio, è chiaro che la probabilità che il bambino acceda all’arma sia da considerarsi una probabilità estremamente valida e pesante.
Partendo quindi da questo presupposto, ormai caro alla giurisprudenza, la Cassazione stabilisce come proprio sulla base di una valutazione probabilistica delle eventualità che potrebbero configurarsi in seno alle modalità con cui si custodiscono le armi, la custodia delle stesse deve essere effettiva, quindi oggettiva, concreta ed efficace, e che risponda alle esigenze di tutela della pubblica sicurezza; continua ed efficace anche e soprattutto quando il proprietario delle armi non possa concretamente scongiurare eventuali impossessamenti illegittimi.
Nel caso oggetto della sentenza, il fatto di detenere l’arma in un cassetto, per quanto il cassetto della scrivania del proprio studio sia luogo appartato e privato, non scongiura eventuali impossessamenti di terzi non autorizzati, essendo praticamente l’arma a disposizione di chiunque.
Come sempre noi di All4shooters suggeriamo l’adozione di casseforti, ancorate a muro o a parete, per la custodia delle armi. Attenzione anche a custodire in modo diligente le chiavi delle casseforti; tenere l’arma in cassaforte con la chiave di questa poggiata sopra o di fianco, costituisce mancata diligenza nella custodia delle armi.
Normative di riferimento
Artt. 20, 20bis, legge 18 aprile 1975 n. 110
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
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