Custodia delle armi antiche: nuova interessante pronuncia della Cassazione

I fatti

Tizio, collezionista di armi, si vede piombare in casa le forze dell’ordine venute per un controllo sulle modalità di custodia delle armi da egli possedute. Salta fuori che alcune armi, classificate come antiche, erano custodite senza l’applicazione delle dovute modalità volte a scongiurare un eventuale impossessamento illegittimo da parte di terzi. Parte quindi la denuncia per omessa diligenza nella custodia delle suddette armi.

La vicenda approda in Tribunale, ed in primo grado, secondo i giudici, le medesime modalità di diligente custodia delle armi dovevano per forza essere applicabili anche nel caso di armi antiche.

Tizio non ci sta e decide di impugnare la pronuncia in appello. Non è dato sapere se Tizio in appello avrà ragione e se ad appellare la sentenza di secondo grado sarà lui oppure il Ministero dell’Interno.

La vicenda, comunque, approda in Corte di Cassazione e la sentenza, credetemi, è davvero interessante perché con essa la Cassazione ha stabilito, in modo chiarissimo, in quali casi è applicabile la disciplina relativa alle corrette modalità di custodia delle armi, come stabilito dagli artt. 20 e 20bis della legge 18 aprile 1975 n. 110.

Armi antiche: cosa dice la legge?

Vediamo ora insieme cosa dice la legge relativamente alle armi antiche e alla loro classificazione.

Sappiamo che nel diritto delle armi italiano viene considerata come arma antica quella prodotta prima del 1890. Sono da considerarsi antiche, ai sensi dell’art. 10 della legge 18 aprile 1975 n. 110 le armi ad avancarica e quelle prodotte prima del 1890.

Certamente la disciplina cosi impostata potrebbe non lasciare spazio a troppi dubbi interpretativi. In realtà cosi non è, in quanto sappiamo che esistono molte armi che sono state si concepite e progettate prima del 1890 ma la cui produzione è terminata in un periodo successivo. A questo punto la legge che cosa ci dice?

Per chiarire il dubbio, nel 1981 la Commissione consultiva per il controllo delle armi, abrogata nel 2011, stabilì che una certa arma debba considerarsi come antica quando questa sia stata concepita prima del 1890 e rimane antica anche se costruita immediatamente dopo il 1890 ma a patto che sia stata costruita coi medesimi materiali e le medesime tecniche ingegneristiche anteriori al 1890.

La pronuncia della Cassazione

Veniamo ora alla pronuncia della Corte di Cassazione che vi abbiamo anticipato in apertura.

La Cassazione prima di tutto evidenzia come, nonostante si parta da un chiaro riferimento all’art. 10 del regolamento per la disciplina delle armi antiche, il decreto ministeriale 14 aprile 1982, il quale a sua volta fa riferimento all’art. 10 della legge 18 aprile 1975 n. 110, non vi sua una automatica applicazione della disciplina relativa alla diligente custodia delle armi e delle sanzioni da essa derivanti anche relativamente alle armi antiche. La ragione sta nella subordinazione della disciplina derivante da un regolamento a quella derivante da una legge.

Si fa poi altra importante distinzione, relativa, questa volta, al reato di detenzione illegale.

Nonostante l’obbligo di denuncia che vale sia per armi antiche che per quelle comuni, la disciplina relativa alla detenzione illegale è certamente ben diversa.

“benché l’obbligo di denuncia sussista sia per le armi comuni da sparo che per e armi antiche, la sanzione alla relativa violazione è differente: quella prevista dall’art. 2 della legge 895 del 1967 per le armi comuni da sparo, quella dell’art. 697 cod. pen. Per le armi antiche

La disciplina in materia “deve essere interpretata nel senso che l’autorità di pubblica sicurezza, nel concedere la licenza per la detenzione delle armi antiche, stabilisce le prescrizioni per la loro custodia con le medesime modalità previste per le armi comuni da sparo, senza che, tuttavia, la sanzione della violazione di tali prescrizioni sia la medesima.”

Il fatto, quindi, secondo gli Ermellini, non sussiste e Tizio verrà quindi assolto.

Video: Custodia delle armi antiche