La valutazione dell’affidabilità del soggetto titolare di porto d’armi
Chi ci segue avrà ormai compreso in che modo la Pubblica Amministrazione valuta l’affidabilità di un soggetto affinché lo stesso possa considerarsi per nulla pericoloso e per nulla in grado di abusare, anche solo potenzialmente, di armi. La valutazione, e su questo spesso e volentieri ci sono state sentenze di assoluto pregio non solo strettamente e squisitamente giuridico ma anche e soprattutto morale, dovrà essere fatta su elementi che siano assolutamente oggettivi e riscontrabili, caratterizzati da attualità e da elementi che abbiano una loro propria connotazione temporale e fattuale.
C’è comunque da dire, però, che la giurisprudenza ha, in più occasioni, ribadito come il giudizio di eventuale inaffidabilità del soggetto possa basarsi non solo su abusi di armi che si siano avuti concretamente, potendosi quindi basare il giudizio prognostico di inaffidabilità su elementi anche potenziali. Ed è proprio questo l’elemento che oggi ci interessa per comprendere in che modo l’Amministrazione andrà a comportarsi quando un titolare di porto d’armi si ritroverà a convivere con un pregiudicato.
Inoltre, sempre la giurisprudenza delle magistrature superiori ma anche de Tribunali amministrativi regionali, ha stabilito come non solo debbano considerarsi come ostatavi quegli elementi che caratterizzino strettamente la persona ed il proprio vissuto personale, ma anche i rapporti sociali da questi eventualmente intrattenuti. Quindi anche il nucleo familiare, se caratterizzato da eventi o elementi da considerarsi ostativi alla titolarità del porto d’armi, sarà di buon grado addotto come elemento giustificante un ritiro o mancato rilascio o rinnovo del porto d’armi.
Convivenza con pregiudicati: alcune sentenze interessanti
Affinché l’argomento da oggi trattato sia di facile comprensione per il lettore, abbiamo menzionato l’orientamento giurisprudenziale in materia di valutazione di affidabilità di un soggetto titolare di porto d’armi.
Continuiamo quindi su questa linea, e per comprendere quali potrebbero essere le eventuali conseguenze sul porto d’armi in caso di convivenza con soggetti pregiudicati, vediamo cosa ci dice una interessantissima sentenza del Tar Napoli la quale riporta, all’interno del dispositivo, il riferimento a quella che è la giurisprudenza pacifica in materia.
Tar Napoli Sez. V del 5 aprile 2022 n. 2335
“Con il provvedimento in commento, il Collegio ha considerato legittimo il diniego di rinnovo del porto d’armi fondato sull’assenza dei requisiti di affidabilità, venuti meno a causa del rapporto di convivenza instaurato dal titolare della licenza con soggetto sottoposto a procedimento penale. Secondo la giurisprudenza consolidata, le frequentazioni abituali con individui pregiudicati possono incrementare il rischio di abuso nell’uso dell’arma da parte del titolare e possono consentire allo stesso pregiudicato la materiale disponibilità dell’arma all’insaputa dello stesso titolare. In aggiunta, l’Amministrazione e l’Autorità di pubblica sicurezza esercita un “controllo assiduo e continuo” sulla licenza in quanto il porto d’armi rappresenta una eccezione alla regola generale rappresentata dal divieto di detenzione armi”
Come possiamo quindi leggere, non solo la giurisprudenza del Tar Napoli ha ammesso la piena legittimità di un diniego di rinnovo del porto d’armi ad un soggetto in quanto questi convivente con un soggetto sottoposto a procedimento di natura penale: lo stesso Tar Napoli sugella la propria decisione sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato che comunque ritiene legittimo il diniego di porto d’armi in caso di convivenza con soggetti da considerarsi pregiudicati.
Normative di riferimento
Artt. 11 e 43 Tulps
Codice del processo amministrativo