Contestò un controllo irregolare dell’ENPA: un cacciatore riottiene la facoltà di detenere armi e munizioni

I fatti

Materia: diritto delle armi, di pubblica sicurezza, diritto venatorio

Ambito: legittimità del controllo delle guardie faunistico-venatorie al di fuori dell’esercizio dell’attività venatoria

Normative di riferimento: art. 39 TULPS, legge 157 del 1992

Caio, cacciatore, viene sottoposto da un controllo da parte delle guardie faunistico-venatorie di ENPA, e, a quanto si apprende nella ricostruzione dei fatti nel testo della sentenza, questo controllo veniva effettuato al di fuori dell’esercizio dell’attività venatoria propriamente intesa.

In tal senso, di fronte a questa forzatura effettuata da parte delle guardie  faunistico venatore interviene Tizio, anch’egli cacciatore, il quale interviene per far notare come il controllo in tal senso operato andasse concretamente a configurare una forzatura contra legem.

Tale condotta tenuta da Tizio avrebbe configurato, secondo le guardie faunistico venatorie, una vera e propria interruzione ed intralcio all’esercizio dell’attività effettuata da parte di pubblici funzionari i quali, quindi, procedevano a denuncia.

Sulla base della suddetta denuncia effettuata, il Prefetto provvedeva a comminare nei confronti di Tizio un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 TULPS.

La vicenda quindi approderà al Tar, e Tizio, come è sacrosanto che sia, deciderà di opporsi ad un evidente abuso di potere.

Il ricorso di Tizio

Appare interessante in questa sede andare ad analizzare in che modo Tizio deciderà di operare il proprio ricorso. Vediamo quindi i motivi con cui egli farà valere le proprie ragioni avanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

Col primo motivo Tizio lamenta il fatto che l’avvio del procedimento di divieto di detenzione armi e munizioni non gli sia stato comunicato secondo i termini di legge.

Col secondo motivo Tizio lamenta, concretamente come i fatti cosi riportati e ricostruiti anche in sede di denuncia penale scattata nei suoi confronti non siano di fatto sufficienti a giustificare in toto un provvedimento cosi grave come quello relativo al divieto di detenzione armi e munizioni.

L’accoglimento del ricorso

Vi diciamo immediatamente che Tizio vedrà pienamente accolto il  proprio ricorso. Vediamo insieme sulla base di cosa i giudici hanno ragionato e come, soprattutto, hanno di fatto smontato gli assurdi assunti sui quali le guardie faunistici-venatorie avevano provveduto a proporre la denuncia

Secondo i giudici non è necessario approfondire la effettiva portata della condotta del ricorrente, attraverso l’acquisizione della denuncia (essendo il fascicolo processuale ormai accessibile dall’interessato), e tanto meno attendere la pronuncia del giudice penale sulla richiesta di archiviazione. Né, d’altro canto, è possibile trarre elementi decisivi dalla richiesta di archiviazione (che, peraltro, potrebbe mostrare elementi di intrinseca incoerenza), ovvero apprezzare l’ipotizzata sussistenza dell’esimente specifica di cui all’art. 4 del d.lgs. l.gt. 288/1944, oggi art. 393-bis, c.p., introdotto dall’art. 1 della legge 94/2009).

Continuando nella lettura del testo della sentenza i giudici affermano come la condotta intrapresa da Tizio sia assimilabile  alla stregua di un’interferenza indebita, di un intralcio all’operato delle guardie faunistico-venatorie, intente a controllare un terzo. Nessuna forma di violenza o minaccia emerge, in realtà, dalla descrizione della condotta del ricorrente, e comunque non viene adombrato nessun collegamento della condotta con l’uso delle armi.

Proseguendo nella lettura della sentenza, i giudici riportano l’acclarato e pacifico orientamento della giurisprudenza dello stesso Tar Umbria la quale  è ferma nel ritenere che “in questa materia non si può prescindere da una valutazione complessiva della personalità del soggetto onde valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso delle armi (cfr. TAR Umbria, n. 355/2017 e n. 314/2018); e che il potere di cui si discute “deve comunque essere esercitato in modo logico e ragionevole, dopo un’adeguata istruttoria che consenta di evidenziare circostanze in fatto e le ragioni che spingono l’amministrazione a ritenere che il soggetto titolare dell’autorizzazione sia divenuto pericoloso o comunque capace di abusarne. La presentazione di un esposto o di una querela nei confronti del titolare della licenza può offrire l’occasione per lo svolgimento di ulteriori approfondimenti sulla sua affidabilità, ma non può costituire, per un mero automatismo ed in assenza di altri elementi, indice da solo sufficiente per l’espressione di un giudizio prognostico circa l’attitudine dell’interessato all’abuso delle armi”

Alla fine quindi le armi verranno restituite a Tizio, non avendo la condotta di questo assunto i connotati di una condotta sintomatica di una mancata affidabilità nel maneggio delle armi.

Video: Controllo irregolare dell’ENPA, cacciatore riottiene le armi