Armi incustodite
Come sappiamo le armi vanno custodite in modo assolutamente diligente, evitando che persone non autorizzate ne entrino in possesso. Questo discorso è assolutamente fondamentale, e come ben sappiamo non vale solo per la custodia delle armi in casa ma anche, e soprattutto, per le armi che portiamo con noi a caccia.
Ecco qui che va evitato di lasciare il fucile in macchina, ove da questa ci si allontani, anche se comunque correttamente custodito in custodia. È infatti una possibilità assolutamente plausibile quella del furto in auto o addirittura della stessa autovettura. Fidatevi che, in questo senso, il provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni ed il ritiro del porto d’armi è dietro l’angolo.
Altra cosa che potrebbe apparire scontata, ma non lo è: verificare sempre di aver caricato in macchina il fucile (o i fucili) e le cartucce durante le operazioni di rientro. Accade più spesso di quanto non immaginiate che cacciatori, anche tra i più giovani, nelle varie operazioni di rientro lascino il fucile poggiato da qualche parte, accorgendosi solo a sera di non averlo caricato in macchina. Tornando quindi sul posto, ci si accorge che l’arma è stata portata via da qualcuno.
In questo caso è fondamentale avvertire subito le forze dell’ordine e denunciare lo smarrimento.
Le distanze di sicurezza a caccia
È fondamentale tenere a memoria le distanze a caccia e, soprattutto, sparare solo a ciò che sappiamo stiamo per colpire. Quindi mai e poi mai sparare verso siepi e cespugli, al di dietro dei quali pensiamo e teorizziamo si possa nascondere il selvatico.
Bisogna esercitare la caccia ad una distanza minima di 100 metri da case, fabbricati ed edifici in generale adibiti a posti di lavoro. In direzione di questi si può sparare con munizione spezzata ad una distanza minima di 150 etri.
Verso strade e ferrovie, invece, la distanza minima a cui attenersi, per mantenersi in atteggiamento di caccia, è di 50 metri, anche in questo caso con munizione spezzata spariamo ad una distanza minima di 150 metri.
Dai mezzi agricoli in funzione, la caccia è vietata ad una distanza inferiore ai 100 metri.
Nei terreni con presenza di animali al pascolo, bestiame ecc, si esercita la caccia ad una distanza non inferiore ai metri 100.
La polizza assicurativa
Ai sensi della legge 157 del 1992, art. 12 comma 8, l’attività venatoria può essere esercitata solo da chi abbia compiuto il 18mo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile ad uso venatorio e polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi e strumenti utili all’esercizio della caccia, che copra anche danni ad animali o a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all’esercizio dell’attività venatoria, che copra anche la malaugurata eventualità di morte o invalidità permanente.
Le associazioni venatorie propongono interessanti pacchetti assicurativi, ognuno di questi strutturato sulla base di specifiche esigenze proprie del cacciatore e del tipo di caccia che farà.
Saranno comunque disponibili anche pacchetti assicurativi presso altre agenzie che si occupano di tale esigenza.
Pagamento della tassa di concessione governativa
Prima di tutto è utile leggere l’art. 61 del regolamento del Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza che, esplicitamente, dice che il porto d’armi è un documento per così dire complesso. Nel senso che lo stesso è formato da due documenti distinti: il primo è il libretto ed il secondo è il foglietto aggiunto con l’indicazione del tipo di arma di cui è autorizzato il porto e l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione governativa.
Innanzitutto la validità delle tassa di concessione è su base annuale, quindi vale un anno dalla data del pagamento. La legge dice che “agli effetti delle tasse annuali, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza: la tassa deve essere pagata per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell’uso dell’arma”
Ammettiamo che la data di rilascio del porto d’armi sia il 31 agosto. Pagate la tassa il 4 settembre. Fino a che data è da considerarsi valido il pagamento? Il pagamento è valido fino al 30 agosto dell’anno successivo.
Nel caso vogliate pagare le tasse nel giorno corrispondente alla data di rilascio del porto d’armi (31 agosto rilascio del porto d’armi, 31 agosto pagamento tasse) in questo caso il pagamento sarà valido fino al 30 agosto dell’anno successivo.
Ammettiamo che non vogliate rinnovare la licenza per un paio di anni. Il porto d’armi da caccia perde la propria efficacia per le attività connesse all’uso delle armi per cui viene rilasciato, ma le mantiene per il possesso di armi e materiale esplodente (circolare Min. Interno del 25 maggio 2016). A quel punto non andrete a caccia. Se il porto d’armi vi è stato rilasciato sempre il 31 agosto, a quel punto, se pagherete, ad esempio, il 10 aprile, il pagamento avrà comunque validità fino al giorno prima di quello di rilascio della licenza, nel nostro caso 31 agosto del medesimo anno. Quindi sarà valido fino al 30 agosto.
Data di rilascio del porto d'armi | Data di pagamento delle tasse | Validità del titolo fino al: |
31 agosto | 2 settembre | 30 agosto dell'anno successivo |
31 agosto | 31 agosto | 30 agosto dell'anno successivo |
31 agosto | mancato pagamento per due anni; pago poi il 10 aprile | 30 agosto dello stesso anni |
31 agosto | mancato pagamento | porto d'armi non valido per attività connesse all'uso di armi; rimane valido per il possesso di armi e munizioni |
Le armi sono SEMPRE CARICHE
Questo è un assunto che non dobbiamo mai e poi mai dimenticare. Ogni volta che si maneggia una certa arma questa va considerata come se fosse sempre carica. Sempre. Quindi mai puntarla verso cose o persone. In nessun caso.
A ogni arma la propria munizione
Altro assunto di fondamentale importanza è l’impiego delle corrette munizioni per ogni arma che andiamo ad utilizzare. Ogni arma infatti ha la propria munizione, il proprio calibro. Mai e poi mai incamerare munizioni di diverso calibro. Il pericolo di una eventuale esplosione dell’arma è tutt’altro che remoto. Controllare due volte non costa nulla.
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com