I presupposti
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: trasporto di armi senza titolo autorizzativo valido
Normative di riferimento: art. 240 comma 2, n.2, codice penale
Come tutti sanno, il porto d’armi, che sia sportivo o da caccia, autorizza a trasportare le armi avendo una ragione valida e a portarle solo ed esclusivamente per la finalità per cui l’autorizzazione stessa è emessa. Questo significa, in modo ovvio, che al tiratore sportivo è di fatto concesso il porto delle armi solo quando questi stia svolgendo attività sportiva con le suddette, ed al cacciatore è concesso il porto del fucile solo quando questi si trovi ad esercitare l’attività venatoria.
Chiaramente il porto delle armi in altre occasioni, per altre finalità, non è mai concesso se non con una licenza di porto d’armi per difesa personale.
Per il resto, il porto d’armi autorizza il titolare a trasportare le proprie armi sul territorio, magari per recarsi in poligono oppure, appunto, a caccia.
Può accadere però che, in alcuni casi, avvenga un trasporto di armi con un titolo abilitativo comunque scaduto. A questo punto ci si chiede, anche giustamente, che tipo di sanzioni si rischiano? Quali potrebbero essere le conseguenze?
Che tipo di sanzione si rischia?
Innanzitutto diciamo che, ove manchi un porto d’armi valido, il trasporto di armi deve sempre e comunque avvenire dopo che la Questura abbia autorizzato il suddetto trasporto. Ove questo manchi, e si decidesse comunque di trasportare le armi, si incorre comunque in una sanzione. Di fatto si applica la normativa relativa al porto abusivo d’arma da fuoco, ai sensi dell’art. 699 codice penale, e quella relativa al possesso abusivo di arma da fuoco. Ricordiamo sempre che, nell’analisi delle varie fattispecie, i confini non sono mai così netti e quindi l’applicazione di una certa regola, piuttosto che un’altra, varia a seconda dei casi.
In questo senso, però, ci si potrebbe chiedere se, ove si venisse colti a trasportare armi senza l’autorizzazione della Questura, magari con porto d’armi scaduto, scatti automaticamente il sequestro delle suddette armi.
Per comprendere se effettivamente il giudice potrebbe, o meno, decidere di sequestrare le armi, ci viene in aiuto l’art. 240 comma 2 n. 2 del codice penale.
In tal senso il giudice può disporre (quindi, di fatto, gli è attribuito un potere discrezionale) il sequestro di quelle “cose” che servirono, o furono destinate, alla commissione di un certo reato.
Relativamente alle armi, ne viene disposto il sequestro obbligatorio quando di queste viene ad integrarsi non già il trasporto, ma il porto. Quindi quando, durante il trasporto, l’arma sia immediatamente disponibile.
Alcuni chiarimenti utili sul trasporto
- Quante armi si possono trasportare per volta? Sei, come stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 14 febbraio 1998
- Devo portare le denunce con me quanto trasporto le armi? Non esiste una norma che di fatto vieti di portare con noi le denunce, anche in originale, quando trasportiamo le armi. Semplicemente non siamo obbligati a farlo.
- La storia del famigerato “percorso più breve” è vera? No, si tratta di una leggenda metropolitana, dura a morire.
- Come devo trasportare le armi in sicurezza? Le armi vanno trasportate chiuse in custodia e non immediatamente disponibili.
- Il numero massimo di sei armi trasportabili per volta, a cosa si riferisce? Il numero massimo di armi trasportabili per volta, lo ribadiamo 6, si riferisce alla singola licenza.
- Devo trasportare un numero di armi superiore a sei. Cosa faccio? Ove si necessiti di trasportare un numero di armi superiore a 6, sarà necessario dare avviso di trasporto alla Questura.
Video: Confisca di arma per trasporto senza il titolo valido
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com