L’art. 39 del Tulps
Partiamo prima di tutto dall’art. 39 del Tulps. Cosa ci dice questo articolo? Il legislatore del 1931 ha deciso di attribuire al Prefetto la facoltà di vietare il possesso di armi a quelle persone che, per tutta una serie di motivazioni, vengono ritenute in grado di abusarne. Il Prefetto emette un decreto di divieto detenzione armi e, a quel punto, concede un termine di 150 giorni per permettere al destinatario del decreto di cedere a persone di propria fiducia le armi che egli possiede. Nel caso in cui decorra questo termine, quindi passati i 150 giorni e le armi non siano state cedute ad altro soggetto di fiducia, il Prefetto dispone la confisca di armi e munizioni.
Nel caso in cui il soggetto destinatario del decreto di divieto detenzione armi abbia ceduto a terzo soggetto le proprie armi, questo dovrà farne immediata comunicazione al Prefetto.
Nel medesimo articolo è riportata anche una facoltà, rimessa alla discrezione dell’Amministrazione, che ha certamente rilevanza. L’art. 39 del Tulps, infatti, riconosce agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, la possibilità di procedere a sequestro preventivo delle armi e delle munizioni nel caso in cui si accerti l’immediatezza di un pericolo di abuso delle stesse.
Può spesso accadere che si arrivi a disporre un sequestro preventivo quando, ad esempio, si venga segnalati per diverbi pesanti col proprio coniuge, magari in fase di separazione. A quel punto l’amministrazione, tenendo conto del clima pesante e conflittuale che si è venuto a creare all’interno di un nucleo familiare, può ritenere opportuno togliere le armi a chi le possiede, evitando così che le stesse possano essere utilizzate contro l’altro coniuge o contro altri congiunti.
Differenza tra confisca e sequestro preventivo
Anche se può apparire scontato, è necessario in questa sede tracciare la linea di confine tra la confisca ed il sequestro preventivo. Il sequestro preventivo, che ovviamente è disposto non solo nei confronti delle armi e delle munizioni ma anche dei titoli abilitativi al possesso di armi e munizioni (porto d’armi e nulla osta) è un provvedimento che ha carattere temporaneo. Nel senso che, una volta emesso e disposto, quindi a seguito di sequestro preventivo da parte dell’amministrazione, la stessa, una volta accertata la situazione attraverso una particolare istruttoria, valuterà come muoversi. Potrebbe infatti accertare che gli elementi a carico del soggetto non sia sufficienti a disporre una confisca, e quindi restituisce alla persona le armi o può invece disporre il ritiro del titolo e, di conseguenza, la confisca di armi e munizioni.
Con la confisca le armi diventano di proprietà dello Stato, e questi ne disporrà come riterrò utile al fine di tutelare il bene giuridico che sottende a tutta la disciplina giuridica in materia di armi: la sicurezza pubblica.
La circolare del Min. Interno del 25 novembre 2020
Relativamente alla confisca delle armi e del divieto di detenzione armi e munizioni è intervenuto il Min. Interno con una interessante circolare volta a chiarire, in modo certo, alcuni punti “oscuri” relativi all’interpretazione delle normative che sottendono a questo particolare istituto giuridico.
Il Min. interno chiarisce subito le ragioni di questa circolare. Prima di tutto è chiaro che la maggior parte dei provvedimenti amministrativi impugnati avanti alla magistratura amministrativa riguardano da una parte il divieto di detenzione armi e munizioni e relativi decreti prefettizi, dall’altra i provvedimenti di diniego di primo rilascio o rinnovo del porto d’armi.
Il Min. interno, in modo chiaro e davvero interessante, enuclea gli orientamenti giurisprudenziali in materia, attraverso la menzione di alcune interessanti sentenze.
Prima di tutto menziona la sentenza del Consiglio di Stato sez. I, 11 aprile 2018 n. 943, e la sentenza sez. III, 17 maggio 2018, n. 2974, che evidenziano come per l’applicazione di questo provvedimento non ci sia la necessaria evidenza di un abuso delle armi essendo invece necessaria la mera e semplice sussistenza di circostanze che potrebbero anche solo potenzialmente far sospettare che l’interessato non sia affidabile nell’uso delle armi.
Stando a queste pronunce che l’amministrazione obbligatoriamente fa proprie, si evidenza come al prefetto venga riconosciuto un potere ampiamente discrezionale circa il potere di valutazione dell’affidabilità di un soggetto al possesso e maneggio armi. Possiamo affermare che l’esercizio di questo potere culmina in un giudizio ex ante sulla idoneità o meno di un soggetto a relazionarsi in modo corretto con le armi.
Poi il Min. interno si concentra su una circostanza che potrebbe comportare un decreto di divieto detenzione armi e munizioni. Se il soggetto intrattiene rapporti di frequentazione abituale con soggetti segnalati alle forze dell’ordine, o che comunque siano considerati dalla legge in grado di abusare delle armi, l’amministrazione a questo punto può disporre il divieto.
Altro elemento è quello di una situazione di conflitto nella sfera personale della persona. Come abbiamo già accennato, per l’amministrazione la conclamata situazione conflittuale che potrebbe verficarsi col proprio coniuge in caso di separazione o, magari, unaa situazione conflittuale col proprio vicino di casa, potrebbero essere elementi giustificanti un provvedimento di divieto detenzione armi.
L’istruttoria del Prefetto
Appare chiaro che se da una parte l’amministrazione ha un potere molto discrezionale, dall’altra questo potere discrezionale non può in alcun modo sfociare in valutazioni che siano parziali ed arbitrarie. A tal proposito possiamo affermare due importanti principi. Primo, se il Prefetto pone in essere una istruttoria volta a valutare un soggetto, questa dovrà essere il più obiettiva ed oggettiva possibile, bilanciando sia gli elementi sfavorevoli sia quelli favorevoli.
Secondo elemento: il soggetto ha diritto a vedere aggiornata la prorpia valutazione, nel senso che, nel caso in cui trascorra un periodo di tempo apprezzabile e la condotta del soggetto sia stata improntata al vivere civile ed al rispetto delle regole, a quel punto questo elemento dovrà certamente essere preso in considerazione da parte dell’amministrazione affinchè la valutazione della persona sia il più bilanciata possibile.
Normative di riferimento
Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773)
Legge 241 del 1990
Legge 18 aprile 1975 n. 110
Sentenze di riferimento
Consiglio di Stato, Sez. I, 11 aprile 2018 n. 943
Consiglio di Stato, Sez. III, 17 maggio 2018 n. 2974
Tar Calabria n. 241 del 2019
Tar Calabria n. 512
Consiglio di Stato sent. 664 del 2019
Consiglio di Stato sent. 435 del 2020
Sentenza n. 809 del 2020 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana