Revoca del porto d’armi: quando le liti in famiglia sono frequenti e violente, il provvedimento è giustificato.

Il caso

Materia: Diritto delle armi e di pubblica sicurezza, diritto penale

Ambito: Titolarità del porto d’armi a seguito di valutazione circa l’affidabilità del soggetto

A chi si rivolge: titolari di porto d’armi

Normative di riferimento: Art. 39 tulps, artt. 11 e 43 tulps, art. 612 codice penale

Analisi: porto d’armi revocato per liti in famiglia

Caio, padre di Tizio e Sempronio, allerta i Carabinieri a seguito di una accesa discussione avvenuta tra lui e Sempronio da una parte, e Tizio dall’altra. Tizio, a detta del papà e del fratello, avrebbe minacciato questi due di risolvere i problemi tra loro intercorsi con l’arma che questi aveva in virtù di un porto d’armi ad uso sportivo.

A quel puto i Carabinieri, una volta giunti sul posto, accertavano l’accesa conflittualità in famiglia, caratterizzata da discussioni che comunque sfociavano in minacce assai pesanti. La situazione certamente non era da considerarsi serena e pacifica.

I militari a quel punto, nell’evidenza dell’accesa conflittualità tra le parti, decidevano per un ritiro delle armi in dotazione a Tizio nei confronti del quale scattava immediatamente la revoca del porto d’armi

Il ricorso di Tizio

A quel punto l’interessato opterà per un ricorso gerarchico al Prefetto, giustificando come la decisione assunta dal Questore sia da considerarsi arbitraria, parziale e soprattutto gravata dal difetto di non aver valutato correttamente i fatti e, soprattutto, di come anche gli stessi familiari abbiano poi, in separata sede, smentito la minaccia fatta da Tizio nei loro confronti.

L’Amministrazione, dal canto suo, non terrà conto delle eccezioni avanzate da Tizio, rimanendo comunque dell’idea che, in un contesto così problematico e poco sereno, la presenza delle armi fosse da considerarsi comunque non propriamente sicura. Il ricorso gerarchico verrà quindi respinto.

Un elemento che si evince dalla sentenza, assai importante, è che nel lasso di tempo tra la presentazione del ricorso gerarchico al Prefetto e la decisione di non accogliere tale ricorso, lo stesso Prefetto aveva emesso nei confronti di Tizio un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni ai sensi del’art. 39 tulps, nei confronti del quale Tizio non aveva comunque opposto alcuna forma di resistenza. Questo elemento è da considerarsi di assoluta importanza ed il perché lo vedremo tra poco.

Il rigetto del ricorso al TAR Piemonte

La vicenda approda al Tar Piemonte, e le motivazioni addotte da Tizio saranno in pratica le stesse.

Il Tar, una volta fatte le proprie valutazioni, emetterà  la propria sentenza: Tizio non può avere indietro il porto d’armi.  Le motivazioni sono abbastanza prevedibili. La mancanza  di un contesto familiare tranquillo e sereno giustifica il ritiro delle armi che, in una eventuale nuova discussione pesante, potrebbero essere usate in modo pericoloso.

I giudici del Tar, però, evidenziano un elemento importante che vi abbiamo anticipato nel paragrafo precedente. Nei confronti di Tizio non solo era stato emesso dal Questore il provvedimento  di revoca del porto d’armi ma era stato, inoltre, emesso un divieto di detenzione armi e munizioni ex 39 tulps.

Si potrebbe pensare, in modo assolutamente errato, che, a livello procedurale, i due provvedimenti siano in pratica collegati, ma così non è. Infatti i giudici del Tar dicono chiaramente che, in realtà, anche una decisione favorevole nei confronti di Tizio non sarebbe per nulla utile a questo il quale comunque si troverebbe pesantemente gravato da un divieto di detenzione armi e munizioni e nei confronti di questo provvedimento Tizio non aveva opposto nessun tipo di ricorso ! e tra le altre cose, i giudici evidenziano anche come, sul piano delle tempistiche, siano da considerarsi scaduti i termini per presentare ricorso contro il provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni ex. 39 tulps.

In pratica, quindi, anche se il Tar avesse dato ragione a Tizio, lo stesso comunque, almeno in via del tutto teorica, non avrebbe potuto riottenere le armi perché c’èra nei suoi confronti un altro provvedimento che comunque andava impugnato nelle sedi opportune  e sul quale Tizio doveva farsi dare ragione.

Video: Concitate liti in famiglia giustificano la revoca del porto d’armi


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com