Porto di coltello e concetto di giustificato motivo: una interessante sentenza della Cassazione

I fatti

Il Tribunale di Bergamo condanna Tizio per porto abusivo, quindi senza un valido e giustificato motivo, di arma bianca (coltello) all’infuori della propria abitazione. In particolare l’arma veniva rinvenuta addosso al medesimo in sede di controllo mentre questi si apprestava ad accedere al Palazzo di Giustizia.

Tizio giustifica il fatto sostenendo che il coltello fosse nella propria borsa in quanto utile a sbucciare la frutta ad una persona inferma a cui prestava assistenza.

Per il giudice tale circostanza non giustifica il porto di coltello.

Tizio propone ricorso contro questa sentenza, sostenendo che la legge in materia sia stata applicata in maniera assolutamente erronea.

In particolare viene ampiamente dimostrata, con dovizia di particolari, la veridicità di quanto affermato da Tizio.

La Cassazione quindi accoglie il ricorso.

La sentenza della Cassazione

Va premesso, in termini generali, che il giustificato motivo di cui all'art. 4 comma 2 legge 110 del 1975 ricorre quando le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (e Sez. I n.4498 del 14.1.2008, rv 238946)

Che cosa significa ? La risposta è molto semplice. Quando le forze dell’ordine si trovano a dover valutare le circostanze inerenti ad una situazione in cui un soggetto viene trovato con addosso un coltello, o comunque un’arma, dovranno obbligatoriamente tenere in considerazione non solo il fatto in se stesso considerato ma anche tutti gli elementi ad esso collaterali. Si dovrà quindi tenere conto, per esempio, del posto ove il controllo è avvenuto, di eventuali mansioni lavorative svolte, la natura dell’oggetto.

Nel caso di specie, quindi il caso della sentenza, il fatto che la persona sia stata trovata in possesso di un coltello, per quanto il fatto in sé costituisca reato ai sensi dell’art. 4 della legge 110 del 75, le circostanze in cui i fatti si svolgono vanno, in qualche modo, a depenalizzare il fatto. È quindi il giustificato motivo: la dimostrazione della mansione lavorativa svolta dalla persona (badante) e il fatto che nel luogo di ricovero della persona assistita non forniscano posate di metallo ma solo in plastica giustifica il fatto, togliendo al medesimo rilevanza penale.

Normative di riferimento

Art. 4 Legge 18 aprile 1975 n. 110

Video: Sentenza della Cassazione sul concetto di giustificato motivo