Riferimenti normativi
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: comodato d’uso di armi
Norme di riferimento: art. 22 legge 18 aprile 1975 n. 110
Partiamo subito con il riportare, per oggettive esigenze di chiarezza espositiva, il testo dell’art. 22 legge 18 aprile 1975 n. 110.
Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
Possiamo subito notare che, ai sensi del suddetto articolo, vi è un generico divieto di cedere a terzi in comodato le proprie armi, anche se il legislatore prevede una deroga particolare. Secondo la normativa è possibile infatti cedere a terzi in comodato armi ad uso sportivo, armi da caccia oppure anche armi ad uso scenico. È altresì possibile cedere in comodato armi a chi sia titolare di licenza per la fabbricazione di armi o munizioni. In questo caso, il contratto, dovrà essere concluso per esigenze di studio, esperimento e collaudo.
Quando la forma è sostanza…
Vediamo adesso insieme in che modo è possibile cedere ad un terzo, in comodato, le nostre armi. Certo è che, ai sensi dell’art. 38 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, se la cessione supera la durata delle fatidiche 72 ore, a quel punto chi riceve l’arma sarà obbligato a denunciarla alla pubblica sicurezza.
È infatti chiaro che, in caso di cessione di armi in comodato superiore alle 72 ore, si concretizza l’esigenza da parte dell’Amministrazione di avere contezza del suddetto passaggio, e si concretizza, come ovvio che sia, la necessità e l’obbligo di denunciare il trasferimento. La forma deve essere in genere scritta, redatta in duplice copia, rilasciata all’acquirente e al cedente.
Comodato inferiore alle 72 ore
Abbiamo appena visto cosa accade e cosa è necessario fare quando il comodato avente ad oggetto le armi previste dall’art. 22 legge 18 aprile 1975 n. 110. Che cosa si deve fare, invece, quando il comodato è inferiore alle 72 ore?
In materia, possiamo dirlo, vi è una prassi generale, pacificamente ammessa, secondo cui in genere gli Uffici di P.S. non richiedono la denuncia. Questo perché la legge stabilisce, in modo assolutamente chiaro e privo di dubbi di sorta, che sono necessarie 72 ore affinchè, come abbiamo già detto, si concretizzi, di fatto, l’obbligo di mettere a conoscenza l’Amministrazione della avvenuta cessione.
È sempre comunque consigliabile riuscire a redigere una scrittura privata ove si stabilisce, in modo chiaro, che l’arma è stata ceduta in comodato anche per un periodo inferiore alle 72 ore, in modo tale da poter tranquillamente mostrare il titolo in sede di eventuali controlli. Questo perché sarà l’Amministrazione a dover, poi, eventualmente (speriamo mai) dimostrare che il comodato si protraeva oltre le 72 ore e quindi dimostrare la mancata denuncia di acquisizione dell’arma stessa.
Ricordiamoci sempre che qualche seccatura in più prima, potrebbe risparmiarci pesanti problemi da risolvere poi.
Ricordiamoci sempre di cedere le armi in comodato a chi ne abbia titolo, quindi a chi sia dotato del porto d’armi. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi condannati per concorso in possesso abusivo di arma da fuoco, fattispecie assai particolare ma tranquillamente concretizzabile nel pratico.