Premessa
C’è un tratto che accomuna tutte le persone di grande successo, e questo tratto è la capacità di reinventarsi. Nel periodo storico che stiamo vivendo, caratterizzato da una perenne crisi economica causata da una classe politica che vive una crisi ancora più profonda e di cui i cittadini fanno le spese, la possibilità di fare della propria passione un vero e proprio lavoro rappresenta una opportunità che non ci si deve far scappare.
Chi è appassionato di armi può infatti valutare di aprire una armeria. Purtroppo, come tutte le cose in Italia, a farla da padrona è una burocrazia cieca ed ottusa che potrebbe far perdere le speranze e l’entusiasmo ad un giovane armiere. Ma non tutto è perduto, perché con l’articolo di oggi noi di All4shooters vi diciamo come dovervi muovere per iniziare una nuova entusiasmante professione come quella dell’armiere!
Le licenze
Partiamo da un punto fondamentale. Aprire una armeria non significa solo vendere fucili, pistole e munizioni ma, invece, significa anche esercitare una serie di attività, se così vogliamo definirle, collaterali. Ci riferiamo, in particolar modo, ad attività quali la riparazione di armi comuni, la minuta vendita di materiale esplodente come le polveri da lancio, cartucce, materiale pirotecnico categorizzato EU-F1-F2-F3-T1-P1.
La domanda sorge spontanea, quindi: quali sono le licenze ed i permessi necessari al fine di espletare questi servizi che concernono non solo la minuta vendita di armi?
Partiamo, prima di tutto, dalla minuta vendita di armi comuni, che è, nella sostanza, l’attività principale che viene svolta all’interno di una armeria.
Per vendere armi è necessario essere titolari della licenza ai sensi dell’art. 31 TULPS, la quale viene rilasciata dal Questore, ed ha una validità di tre anni.
Per la minuta vendita di materiale esplodente è necessario essere titolari della licenza prevista dall’art. 47 TULPS, che viene invece rilasciata dal Prefetto, ed ha validità di anni tre.
In ultimo, per la riparazione di armi comuni, è necessario essere titolari della licenza di riparazione ai sensi dell’art. 31 TULPS, rilasciata dal Questore, ed anche questa ultima licenza avrà validità di tre anni.
Chiaramente, la titolarità di queste licenze non è automatica, nel senso che non è possibile farne richiesta e vedersele accordate automaticamente. È necessario, ai fini dell’ottenimento, rispondere a dei requisiti fondamentali.
Innanzitutto sarà necessario il superamento di un esame di idoneità tecnica che è previsto dall’art. 8 della legge 18 aprile 1975 n. 110 da sostenere innanzi ad una Commissione Tecnica Territoriale, di una qualsivoglia Prefettura su tutto il territorio. Le materie su cui verterà l’esame sono, per forza di cose, quelle inerenti all’attività per cui la licenza verrà successivamente rilasciata: diritto italiano ed internazionale delle armi e dei materiali esplodenti, nonché aspetti squisitamente tecnici relativi alle armi ed agli esplosivi.
Dopo l’ottenimento delle relative idoneità tecniche, sarà possibile procedere alla richiesta verso il Questore o il Prefetto in relazione alla licenza che si intende ottenere. Sarà necessario, però, che i locali ove si intende svolgere l’attività siano effettivamente rispondenti alle esigenze tecniche per l’espletamento di queste attività.
Il SITAM: sistema di tracciamento armi e munizioni
Il SITAM, come abbiamo già detto in apertura, è il Sistema di tracciamento armi e munizioni che è stato introdotto nel nostro sistema giuridico dal D,.M 114 del 12 luglio 2023 e che consiste, in sintesi, in un archivio digitale, a cui possono accedere una serie di soggetti autorizzati e previsti per legge, per tenere sostanzialmente traccia delle armi presenti sul territorio italiano. In questo sistema digitalizzato sono riportati, quindi, armi, munizioni, parti di arma che sono a loro volta oggetto di trasferimento da e verso paesi della UE o extra UE.
In prima istanza è chiaro che, per l’armaiolo, sarà necessario poter accedere al SITAM. In che modo?
Prima di tutto egli dovrà fare richiesta alla Questura di riferimento delle credenziali per poter accedere, concretamente, al sistema. La Questura di riferimento è chiaramente quella competente sulla provincia ove si svolge l’attività.
l’armaiolo, dopo l’entrata in vigore della normativa che prevede l’uso obbligatorio del SITAM, non è più chiamato a trasmettere mensilmente il registro delle operazioni svolte, in quanto queste saranno, appunto, direttamente inserite all’interno del sistema informatizzato.
Video: cosa si deve fare per aprire una armeria
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com