Coltellino svizzero: chiarimenti normativi sul porto

Il coltellino svizzero: un po’ di storia

La storia del coltellino svizzero incomincia quando l’esercito svizzero si trovò a dover fornire i propri uomini di un coltello richiudibile, caratterizzato da praticità nell’utilizzo e facilità nel trasporto. Il primo modello fu creato nel gennaio del 1891 e prese il nome di “Model 1890”. Questo modello era dotato di apriscatole, foratore, lama ed un manico in legno di quercia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale gli americani decisero di acquistare una gran quantità di questi particolarissimi oggetti, ma gli stessi, a cui rimaneva difficilissimo pronunciare il nome Schweizer Offiziersmesser (il vero nome del coltellino) decisero di chiamarlo direttamente coltellino svizzero.

L’azienda più famosa che produce, ad oggi, il coltellino svizzero è la Victorinox, il cui simbolo è facilmente riconoscibile praticamente su ogni coltellino svizzero oggi in commercio. C’era un’altra azienda che li produceva, la Wenger, che fu acquisita comununque dalla Victorinox.

La classificazione

Veniamo adesso alla classificazione del coltellino svizzero, secondo la legge italiana. Partiamo dal presupposto che, nonostante il coltellino svizzero sia dotato di lama (o più lame) lo stesso non può essere considerato arma in senso proprio. L’arma in senso proprio è, secondo la legge, quell’oggetto che per le proprie caratteristiche ingegneristiche, progettuali e costruttive, ha come destinazione finale l’offesa alla persona (si pensi al pugnale) .Questo punto ce lo chiarisce l’art. 45 del Testo unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773) secondo cui non sono da considerarsi armi in senso proprio quegli strumenti da punta o da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro o quelli ad uso agricolo, scientifico o sportivo o industriale.

Porto del coltellino svizzero e giustificato motivo

Seppur il coltellino svizzero non sia da considerarsi arma in senso proprio, lo stesso va considerato come arma in senso improprio. Questo punto è chiarito dall’art. 585 comma 2 del codice penale.

Ciò sta a significare che per il porto, quindi per averlo addosso fuori dalla nostra abitazione, pronto all’uso ci serve un giustificato motivo, che sia ovviamente lecito. In questo senso, per chiarire il concetto di giustificato motivo è intervenuta la Corte di Cassazione (Cass. Sez. I n. 4498 del 14.1.2008) stabilendo che l giustificato motivo di cui all'art. 4 comma 2 legge 110 del 1975 ricorre quando le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite, rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto"

Sintetizzando…

Se portate con voi un coltellino svizzero ad una partita di calcio rischiate una denuncia. Se lo portate ad esempio a caccia, a pesca o mentre fate trekking non rischiate nulla, proprio perché il contesto e l’attività svolta giustificano la necessità di portare un coltellino svizzero e tutti gli accessori a questo annessi.

Normative di riferimento

Legge 18 aprile 1975 n. 110 art. 4

Art. 45 Tulps

Art. 585 comma 2 codice penale

Sentenze di riferimento

Cassazione n. 4498 del 14.1.2008

Video: Coltellino svizzero e i chiarimenti normativi



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com