Certificato medico per il porto d’armi: interessante sentenza del Consiglio di Stato

I fatti

Materia: Diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: certificazione medica per il porto d’armi

Norme di riferimento: D.M. 28 aprile 1998

Tizio decide di impugnare davanti al TAR la certificazione medica di non idoneità alla titolarità del porto d’armi emesso nel 2020 dalla azienda medica a cui si era rivolto. Questo giudizio di non idoneità era stato emesso in seconda battuta, in quanto vi era già stato un certificato medico che aveva già stabilito l’inidoneità di Tizio alla titolarità del porto d’armi.

Le cause di natura medica che hanno decretato questo giudizio di non idoneità sono da ravvisarsi in una malattia del sistema nervoso di cui Tizio soffrirebbe. Nel testo della sentenza la malattia non è riportata, ma possiamo comunque desumere che si tratti, con molta probabilità, di una malattia neurodegenerativa. Risultavano, inoltre, evidentemente insufficienti i requisiti visivi minimi.

Tizio decide di impugnare la certificazione medica davanti al Tar che, però, gli darà torto.

La vicenda approderà in Consiglio di Stato ed anche qui Tizio verrà giudicato come inidoneo alla titolarità del porto d’armi. Vediamo quindi i giudici come hanno ragionato e sulla base di quali criteri hanno emesso la loro sentenza.

La sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha basato la propria decisione sui punti che di seguito vi riportiamo.

La sussistenza di una totale ed incondizionata idoneità fisica e psichica è condizione indispensabile per il rilascio (o il rinnovo) del porto d’armi, essendo necessario, ai fini della tutela della pubblica incolumità, che le armi siano maneggiate da soggetti che ne possano garantire l'uso corretto senza pericoli per la collettività.

È proprio sulla base di questa esigenza che il D.M. 28 aprile 1998 ha enucleato i criteri medici sulla base dei quali una persona può, o meno, essere giudicata come idonea al possesso di armi ed alla titolarità di titoli di polizia in materia di armi.

Si evidenzia, inoltre, come il fatto che la valutazione di idoneità al possesso di armi sia attribuita ad enti di natura pubblica serva, di fatto, ad evitare che l’incombenza di valutare un soggetto circa l’affidabilità psicofisica al possesso di armi sia attribuita ad un singolo medico, esercente magari la libera professione.

Il Consiglio di Stato riporta poi i vari riferimenti normativi e giurisprudenziali in cui si evince come il porto d’armi sia da considerarsi non un diritto ma una eccezione ad un divieto generale di possedere armi.

Il Consiglio di Stato ha poi evidenziato un passaggio particolare, di notevole importanza. Si evidenzia, infatti, come non abbiano alcuna rilevanza e validità giuridica tutti quei certificati medici emessi da enti che non rientrano tra quelli previsti per legge adibiti e deputati alla valutazione psicofisica per il possesso di armi. E questa invalidità rimane efficace anche nel caso in cui da questi certificati emerga una valutazione medica favorevole, magari contraria e di avviso diverso rispetto a quella emessa dall’ente pubblico.

In conclusione, nel caso di specie, l’atto amministrativo impugnato in primo grado risulta adeguatamente e sufficientemente motivato in rapporto al contenuto degli accertamenti tecnici effettuati dagli organi medici competenti, in conformità a quanto disposto dal D.M. 28 aprile 1998.

L’interesse pubblico a delimitare il possesso e l’uso delle armi a soggetti che possano garantire condizioni di salute più che appropriate e nel contempo durevoli - sulla base di controlli efficaci e penetranti al fine di scongiurare il rischio di incidenti e di abusi - deve ritenersi prevalente rispetto all’aspirazione dell’istante di poter detenere ed utilizzare le armi nel corso dell’attività venatoria.

Per le ragioni che precedono, l’appello deve essere respinto.

Video: Certificato medico per il porto d’armi