Rigetto istanza per carta europea d’arma da fuoco: interessante sentenza del Consiglio di Stato

Il caso

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: rifiuto carta europea d’arma da fuoco

Normative di riferimento: Artt. 11,39,43 tulps, art. 186 comma 2 codice della strada, art. 444 c.p.p.

Tizio richiede alla questura il rilascio della carta europea d’arma da fuoco.

Nel corso dell’istruttoria emergeva che lo stesso risultava sanzionato in tre diverse occasioni sempre in relazione all’abuso di alcool. In particolare gli eventi risultavano certamente risalenti e vecchi nel tempo. Infatti il primo evento risaliva al 1988, il secondo al 2000, il terzo  nel 2005 e l’ultimo nel 2019.

Sulla base dell’evidente stato di dipendenza o comunque di tendenziale abuso di alcool da parte dell’interessato, la questura riteneva che Tizio non potesse in alcun modo essere considerato come affidabile al possesso e maneggio di armi. L’istanza veniva quindi rifiutata e contestualmente veniva revocata la licenza di porto di fucile per il tiro a volo.

Tizio si oppone, proponendo ricorso al Tar. Le motivazioni da Tizio addotte per avvalorare la propria posizione sono le seguenti. 

Primo, a detta della difesa di Tizio, relativamente alla guida in stato d’ebbrezza contestata nel 2019, era intervenuta l’estinzione del reato ed era stata evidenziata l’assenza di colpevolezza e di pericolosità sociale in capo a Tizio.

Secondo, relativamente ai fatti avvenuti nel 1988 in materia di stupefacenti, la vicenda sarebbe da considerarsi priva di valore in quanto non supportata da rilievi avvaloranti sotto il profilo sanitario. In pratica non emerge in capo a Tizio una dipendenza da sostanze stupefacenti.

L’appello al Tar verrà rigettato.

La sentenza del Consiglio di Stato

Anche l’appello che Tizio proporrà al Consiglio di Stato verrà rigettato. Vediamo insieme come hanno ragionato i giudici.

Prima di tutto, come ormai è prassi, i giudici del Consiglio di Stato riportano nel testo della sentenza una puntuale analisi dei riferimenti normativi e giurisprudenziali in materia di armi. Il solito discorso di come possedere armi, in Italia, è considerata una gentilissima concessione dell’Amministrazione solo nei confronti di chi abbia una condotta di vita impeccabile.

Relativamente al caso i giudici evidenziano come l’abuso di alcool sia da considerarsi come motivo pienamente ostativo al rilascio del porto d’armi, sulla base dell’art. 1, comma 5, del D.M. sanità del 28 aprile 1998. Contrariamente a quanto argomentato dall’appellante, il giudizio di affidabilità nell’uso delle armi di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza non è assorbito nel preliminare accertamento dell’idoneità psico-fisica effettuato a cura delle strutture sanitarie, ma comprende le più ampie valutazioni discrezionali, sopra evidenziate, dell’amministrazione.

Anche i rinnovi del porto d’armi ottenuti fino al 2019 non sono considerati dai giudici come elemento in grado di avvalorare la fiducia in capo a Tizio. In pratica i giudici sostengono che i provvedimenti di rinnovo sarebbero da considerarsi come un vero e proprio errore dell’Amministrazione e come la stessa Amministrazione non sia in alcun modo tenuta a reiterare nell’errore.

Altro elemento importante che emerge dalla lettura della sentenza è il fatto che gli eventi legati all’abuso di alcool, sarebbero da considerarsi come assolutamente ostativi e sintomatici di inaffidabilità in capo a Tizio nonostante siano assai risalenti nel tempo. 

Quello che di interessante emerge dalla lettura e dallo studio della sentenza è che anche elementi apparentemente molto risalenti nel tempo (addirittura vecchi di oltre trent’anni) possono comunque essere addotti dall’Amministrazione come avvaloranti provvedimenti di diniego di licenze in materia di armi.

Video: Rigetto istanza per carta europea d’arma da fuoco


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com