La carta europea d’arma da fuoco
Partiamo subito dicendo che, ai sensi dell’art. 1, par. 4, della Direttiva CEE477/1991, la carta europea d’arma da fuoco è un documento rilasciato dalle competenti autorità di uno Stato membro, su richiesta, ad un soggetto che è legittimo detentore ed utilizzatore di un’arma da fuoco. È valida per un periodo massimo di cinque anni, che può essere prorogato, e contiene le indicazioni previste nell’allegato II. La carta europea d’arma da fuoco è personale, e vi figurano l’arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta. Chi utilizza l’arma deve esserne sempre in possesso ed eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche delle armi, cosi come lo smarrimento o il furto della stessa arma, sono annotati sulla carta.
Proseguendo nella lettura della summenzionata Direttiva, è necessario soffermarci sull’art. 12, par. 2, che stabilisce, di fatto, che i tiratori sportivi possono detenere una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare la loro attività, purché:
- Siano in possesso di una carta europea d’arma da fuoco su cui figuri l’indicazione di detta arma, o dette armi;
- Siano in grado di motivare il loro viaggio, presentando in particolare un invito o altra prova della loro attività di tiro sportivo nello Stato di destinazione;
Cosa deve contenere la carta europea d’arma da fuoco
L’art. 2, commi 1 e 4 del d.lgs. 527 del 1992 ci dice che la carta europea d’arma da fuoco, conforme al modello comunitario, contiene i dati indentificativi delle armi, comprese quelle da caccia o da tiro sportivo, di cui è richiesta l’iscrizione, nonché gli estremi del permesso di porto d’armi ovvero alla autorizzazione al trasporto dell’arma per uso sportivo, della denuncia di detenzione, e delle autorizzazioni al trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro della Comunità Europea.
Chi può richiederne il rilascio
Possono richiedere il rilascio della carta europea d’arma da fuoco, le persone residenti ed i cittadini dell’Unione Europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d’armi che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell’art. 38 del Tulps.
A chi si richiede
La domanda di rilascio della carta europea d’arma da fuoco è presentata al questore della provincia di residenza o, per i cittadini dell’Unione, al questore della provincia di domicilio, e dovrà contenere, oltre alle generalità dell’interessato, i dati identificativi dell’arma o delle armi che si intende iscrivere. Alla domanda devono allegarsi le autorizzazioni o le licenze da iscrivere nella carta o copia autenticata delle stesse e, in ogni caso, copia della denuncia di detenzione.
La validità
La carta europea d’arma da fuoco è rilasciata per la validità del permesso di porto d’armi o delle autorizzazioni al trasporto di armi per uso sportivo, o comunque per un periodo non superiore a cinque anni.
Quante armi possono movimentarsi
In questo caso è utile il riferimento agli artt. 5, comma 3, e 6 del D.M. del 14 settembre 2016. Tale decreto ministeriale ci dice che i tiratori sportivi muniti di carta europea d’arma da fuoco possono movimentare fuori dall’’Italia, per le predette competizioni sportive, fino a 3 armi e 1.200 munizioni per un periodo massimo di 90 giorni.
Normative di riferimento
dell’art. 1, par. 4, della Direttiva CEE477/1991
art. 2, commi 1 e 4 del d.lgs. 527 del 1992
art. 38 del Tulps.
Video: Carta europea d’arma da fuoco. Cos’è e come funziona
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com