Capacità di abuso delle armi: analisi normativa e giurisprudenziale

Qualche utile  premessa

Come sempre, quando introduciamo un nuovo argomento, sappiamo che le premesse sono assai utili affinché la comprensione sia completa e nulla venga tralasciato.

Quando si tratta di licenze di porto d’armi, sappiamo che la legge riconosce all’Amministrazione un potere assai discrezionale quando si tratta di valutare l’affidabilità di un soggetto il quale richiede un rilascio, ed un rinnovo, di licenza di porto d’armi.

L’Amministrazione, attraverso una analisi che sia oggettiva e soprattutto equilibrata, che tenga cioè in considerazione ogni elemento che caratterizzi il vissuto di una persona, deve scongiurare che tale soggetto sia in grado, anche solo potenzialmente (la potenzialità è fondamentale, vedremo tra poco perché), di abusare di armi.

Se prendiamo il dizionario, abusare significa letteralmente fare un uso eccessivo o arbitrario di qualcosa. Tale definizione si inserisce nel diritto delle armi e nella valutazione che deve fare l’Amministrazione proprio perché, lo sappiamo bene, le licenze di porto d’armi, di qualsiasi natura, vengono rilasciate affinché delle armi se ne faccia un uso legale; un uso, cioè, che non ecceda i limiti imposti dalla legge e dal buon senso. Abusare di armi, quindi, ad una prima analisi, significa farne un uso che vada oltre quei limiti che impone la legge.

Tale capacità di abuso delle armi viene valutata non solo in sede di richiesta di primo rilascio o altrimenti rinnovo del porto d’armi, ma anche nel caso in cui, nel mentre della piena titolarità della licenza, si commetta qualcosa per cui intervenga la Prefettura con un provvedimento di divieto di possesso armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 del Tulps. Proprio su questa particolare fattispecie si è concentrato il Consiglio di Stato con la sentenza che vedremo nel paragrafo che segue.

La sentenza del Consiglio di Stato del 27 aprile 2022 n. 3331

Vediamo ora la sentenza  con cui il massimo organo di giudizio in materia amministrativa si è espresso ed in che modo la giurisprudenza delinea il concetto di “abuso di armi”.

Come sempre, partiamo dai fatti.

Tizio, in sostanza, appella davanti al TAR della Campania il provvedimento con cui il Prefetto gli aveva comminato un  divieto di detenzione armi e munizioni ai sensi dell’art 39 del Tulps. Il motivo su cui il Prefetto aveva emesso un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni è costituito dalla abituale frequentazione di Tizio con soggetti evidentemente appartenenti alla criminalità organizzata, il cui alto profilo criminale garantisce all’Amministrazione che, proprio tali episodi di frequentazione e di contatto, non siano stati limitati nel tempo ed anzi perdurino ancora oggi.

Tizio, quindi, frequenta abitualmente criminali.

Il TAR darà ragione al Prefetto e Tizio appella arrivando in Consiglio di Stato.

Anche il Consiglio di Stato darà ragione al Tar e condannerà Tizio a vedersi comunque applicato il divieto di detenzione armi e munizioni.

Sula base degli elementi che emergono in sede di istruttoria, Tizio viene considerato, in pratica, un soggetto in grado di abusare delle armi di cui, con un porto d’armi, verrà in possesso.

Concetto di “capacità di abuso”

In questo paragrafo vediamo insieme cosa dice il Consiglio di Stato in merito alla capacità di abuso di armi.

il concetto e la dicitura “capacità di abuso” delinea una formula ampia, vaga, a cui sottendere molte situazioni e molti elementi che l’Amministrazione può considerare come sintomatiche dell’inaffidabilità del soggetto. Tale capacità non viene evidenziata dall’Amministrazione solo sulla base della personalità del soggetto ma anche sulla base dei contesti familiari e sociali, più in generale, in cui egli è inserito.

Proprio perché la capacità di abuso  è concetto assai ampio, generalissimo, per la legge non è necessario in alcun modo che tale abuso abbia già avuto una concreta manifestazione attraverso certi comportamenti pericolosi o comunque illegali.

Tale capacità di abuso trova la propria legittimazione in elementi che vanno anche oltre ai meri comportamenti che tiene la persona, a ciò che questa, fa in concreto.

Quindi, per la legge, per essere considerati in grado di abusare delle armi non si deve per forza aver tenuto un certo comportamento (aver commesso ad esempio un reato) ma basta anche solo che un particolare aspetto della nostra vita (esempio gli amici che si frequentano abitualmente) faccia propendere l’Amministrazione per un giudizio di potenziale pericolosità ed inaffidabilità.

Nel caso di Tizio, seppur la Questura abbia allo stesso rilasciato nel 2020 un porto d’armi da caccia, la sola frequentazione, che comunque è abituale e non isolata nel tempo, con soggetti appartenenti alla criminalità, ha fatto si l’Amministrazione lo considerasse un soggetto in grado di abusare di armi, seppur in capo allo stesso non ci siano stati, almeno non recentemente, reati  o comunque comportamenti illegali.

Tra l’altro, il Consiglio di Stato evidenzia un aspetto molto importante.

Ammettiamo che l’Amministrazione sia a conoscenza di un reato commesso dalla persona e decida di rinnovare comunque il porto d’armi. Benissimo. Seppur in modo opinabile, l’Amministrazione può farlo, è in suo pieno potere.

Nel caso di Tizio, invece, seppur l’Amministrazione sia stata a conoscenza, almeno presumibilmente, dei rapporti stabili con il mondo criminale intrattenuti da parte di Tizio quando lo stesso richiedeva il porto d’armi e lo rinnovava senza problemi, la Prefettura, dal canto suo, considera invece tali rapporti con la criminalità come un elemento che debba obbligatoriamente giustificare un divieto di detenzione armi e munizioni ed infatti così sarà. Tizio si vedrà tolto il porto d’armi.

Normative di riferimento

Artt. 11, 39 e 43 del Tulps

Video:Capacità di abuso delle armi



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com