La fattispecie e il primo orientamento della Cassazione
Sull’argomento è interessante notare come la Cassazione si sia pronunciata due volte, a distanza di pochissimo tempo, su fattispecie pressoché identiche che hanno dato vita, comunque, a due interpretazioni assai differenti l’una dall’altra.
La prima sentenza, infatti, riguardava una fattispecie di questo tipo: Tizio veniva controllato presso il proprio domicilio ed allo stesso veniva ascritto il reato di possesso di munizioni da guerra ai sensi dell’art. 2 della legge 895/1967. In questo caso la Cassazione dava vita ad un orientamento assai restrittivo delle normative a riguardo, che andremo successivamente a guardare insieme. Stando alla sentenza 4178/2020, infatti, è da considerarsi come integrante il reato di cui sopra anche la detenzione di bossoli, anche se esplosi, relativi a munizioni da guerra, non essendo necessario che si tratti di munizioni atte all’impiego, dovendosi così considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione. Tale interpretazione, restrittiva, muove dalla lettura dell’art. 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975 n. 110 secondo cui sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parte di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.
Il nuovo orientamento della Cassazione
A questo punto la Cassazione, consapevole della miriade di problematiche interpretative a cui un siffatto orientamento avrebbe portato, è nuovamente intervenuta sull’argomento. La fattispecie è pressoché identica a quella già esaminata: a Caio viene ascritto il reato di cui all’art. 2 della legge 895/1967 e quindi possesso di munizioni da guerra. Anche qui si ricorre in Cassazione ma, a questo punto l’orientamento degli Ermellini cambia drasticamente. In particolare con la sentenza n. 1117/2020, si da vita ad un orientamento interpretativo che potremmo definire sostanzialmente estensivo. Infatti la astratta possibilità di riutilizzo del bossolo esploso non costituisce una situazione di fatto idonea a configurare un pericolo concreto per l’ordine pubblico e per la pubblica incolumità, apparendo necessario verificare la effettiva possibilità di una agevole riutilizzazione di esso.
La Cassazione, inoltre, assume come elemento assai rilevante il contesto all’interno del quale tali bossoli vengono eventualmente conservati e posseduti. In particolare, secondo i giudici di legittimità, rileverebbe ad esempio il fatto che il soggetto sottoposto a procedimento possegga clandestinamente non solo un numero assai elevato di bossoli da guerra esplosi ma, assieme a questi, armi da guerra, polvere da sparo ed altre munizioni ancora da esplodere. Discorso assai differente è quello, inoltre, relativo al possesso di pochi bossoli esplosi esposti come cimelio o ricordo del servizio militare.