I fatti
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: aumento di potenza di una carabina ad aria compressa
Normative di riferimento: artt. 2 e 7 della legge 895 del 1967
Tizio sceglie di apporre delle modifiche su di una carabina ad aria compressa di sua proprietà, aumentandone la potenza di fuoco e portando questa sopra i 7,5 joule.
A seguito di un controllo, gli veniva contestato il possesso abusivo di arma comune da sparo, in quanto l’arma, cosi effettivamente alterata, poteva tranquillamente essere annessa nel novero delle armi comuni da sparo. A seguito del controllo effettuato, sappiamo inoltre che la carabina veniva sequestrata. Nel testo della sentenza non è dato sapere qual tipo di alterazioni egli aveva, effettivamente, posto in essere.
Tutti sappiamo che le armi di libera vendita, per non essere classificate come armi comuni da sparo, devono erogare una potenzia di fuoco non superiore ai 7,5 joule e, anche il solo aumento di 0,1 joule, determina l’automatico novero dell’arma stessa come arma comune da sparo, per il cui possesso è necessario avere una autorizzazione di polizia (porto d’armi o nulla osta).
Il ricorso di Tizio
Tizio non ci sta a quanto ad egli contestato e quindi la vicenda approda in tribunale. Dopo i primi due gradi di giudizio la vicenda approda in Cassazione.
Nel ricorso per Cassazione, presentato da Tizio, questo asserisce, attraverso un unico motivo, come di fatto sia assurdo contestargli il reato di possesso abusivo d’arma comune in quanto, secondo la sua difesa, di arma comune non si dovrebbe trattare, in quando l’arma alterata era invece arma di libera vendita.
La seconda motivazione del ricorso di Tizio riguarda il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto penalmente rilevante; a detta della difesa di Tizio l’arma era si alterata, ma non in modo così rilevante da determinare una potenza di fuoco da considerarsi, se vogliamo, pericolosa e micidiale. Anche tale motivazione non sta troppo in piedi, in quanto, come abbiamo già anticipato prima, la legge considera anche il semplice aumento di 0.1 joule come rilevante ai fini della nuova classificazione dell’arma come arma comune da sparo.
Il rigetto del ricorso
Il ricorso da Tizio presentato sarà totalmente rigettato da parte degli Ermellini. Vediamo insieme in che modo i giudici hanno ragionato.
Leggendo il testo della sentenza, il primo passaggio fondamentale è quello relativo alla classificazione delle armi comuni da sparo. Secondo gli artt. 2 e 7 della legge 895 del 1967, le armi i cui proiettili erogano una potenza superiore ai 7,5 joule sono da classificarsi come armi comuni da sparo.
L’elemento scriminante è quindi non tanto l’arma originale, successivamente alterata, ma la potenza che viene generata dall’arma nel momento in cui spara un proiettile. Qualsiasi arma la cui potenza viene portata ad un valore superiore ai 7,5 joule viene automaticamente considerata arma comune, per il cui possesso è necessario essere titolari di una specifica autorizzazione di polizia.
Altro aspetto interessante evidenziato dagli Ermellini è il fatto che il reato di possesso abusivo d’arma da fuoco sia un reato permanente, nel senso che, per la configurazione dello stesso non serve in alcun modo che la detenzione abusiva sia protratta per un certo lasso di tempo, bastando il possesso al momento del controllo.
Detenzione di arma alterata e alterazione: due fattispecie diverse
Partiamo innanzitutto da un assunto di importanza fondamentale. Detenere un’arma alterata, e l’alterazione dell’arma costituiscono due fattispecie di reato ben diverse, e la cui connotazione parallela non è sempre scontata.
Se leggiamo la sentenza, notiamo come la detenzione abusiva di un'arma alterata non comporta necessariamente responsabilità per l'alterazione medesima, qualora non sussista la prova che essa sia stata compiuta dal detentore, né il giudice può sostituire alla mancanza di prova la presunzione che l'alterazione sia stata compiuta dal possessore dell'arma ovvero, invertendo l'onere della prova, richiedere al detentore di fornire elementi certi per individuare colui che alterò l'arma.
Spiegando in modo più chiaro: non è per forza detto che chi possiede armi alterate le abbia poi, nel concreto, materialmente alterate e questo passaggio logico obbliga giudici e periti a non attribuire, in modo automatico, la responsabilità di aver per forza alterato le armi a chi sia stato sorpreso a possederle. A meno che non vi siano delle prove chiare ed incontrovertibili che determinino, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell’alterazione dell’arma in capo a chi ne sia in possesso.
La Corte quindi, almeno da questo punto di vista, darà ragione a Tizio, al quale verrà quindi riconosciuta la sola responsabilità derivante dal possesso di arma alterata e non dall’averla, materialmente e concretamente, alterata.
Video: Aumento di potenza di una carabina ad aria compressa. Quale reato si configura?
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com