I fatti
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: connotazione temporale degli elementi ostativi al rilascio del porto d’armi
Normative di riferimento: artt. 11 e 43 del TULPS
Tizio viene condannato per una serie di reati, tra cui falso ideologico, truffa e bracconaggio. Nella maggior parte dei casi, però nei confronti di Tizio era intervenuta declaratoria di prescrizione.
A causa dei procedimenti penali di cui sopra, veniva emesso da parte del Prefetto un divieto di detenzione armi e munizioni, ai sensi del 39 TULPS, e la revoca del poto d’armi da parte del Questore. C’è da dire, però, che Tizio, dopo aver presentato ricorso nei confronti del provvedimento prefettizio, riesce ad ottenere la revoca del divieto detenzione armi e munizioni emesso da quest’ultimo organo nei suoi confronti. Si crea quindi una sorta di situazione di stallo, in quanto secondo il Prefetto Tizio sarebbe in grado di possedere armi (il divieto detenzione armi e munizioni infatti, lo dice il termine, interviene proprio sulla sola situazione concernente la detenzione delle armi) mente, ad avviso del Questore, Tizio non sarebbe in grado, per venuta meno degli elementi afferenti la di lui piena affidabilità, ad essere titolare di una licenza come il porto d’armi, che consente al soggetto titolare di trasportare le armi per gli usi autorizzati dalla licenza.
In sintesi quindi, non vi è, ad avviso dell’organo giudicante, una contraddizione nella logica dei due provvedimenti e di ciò che determinano, in quanto sono da considerarsi due provvedimenti distinti e, come abbiamo appena detto, afferenti a due situazioni di fatto assai diverse, seppur comunque complementari.
L’elemento della buona condotta
È chiaro che di fronte ad una, seppur apparente e lo abbiamo detto, contraddizione, l’elemento preponderante è quello della buona condotta e dell’affidabilità del soggetto. In tal senso è interessante notare come il Consiglio di Stato abbi evidenziato come, e questo noi appassionati di armi lo sappiamo bene, il porto d’armi non rappresenta un diritto per il cittadino, la l’eccezione al generico divieto, imposto per legge, di possedere e portare armi. Eccezione concessa dal legislatore solo in presenza di determinate condizioni in grado di attestare la piena affidabilità del soggetto.
È chiaro quindi che questa famigerata buona condotta deve avere una serie di connotazioni peculiari, e la cui valutazione deve essere posta in essere, da parte dell’Amministrazione, tenendo conto di alcuni parametri ed indici, tra cui, abbiamo detto nel titolo, la necessaria attualità di quelli elementi che, in senso negativo, potrebbero far propendere l’Amministrazione per un giudizio negativo.
La necessaria attualità degli elementi ostativi
Veniamo adesso all’elemento che ci interessa analizzare. Che cosa si intende per necessaria attualità degli elementi eventualmente adducibili come ostativi? Nella sentenza leggiamo espressamente come sia fatto obbligo, nei confronti dell’Amministrazione, di valutare quei comportamenti aventi attinenza col tipo di autorizzazione richiesta, e, nel caso in cui queste siano state episodiche o addirittura assai risalenti nel tempo, devono essere considerate come condotte ostative solo se in grado di incidere attualmente sulla piena affidabilità del soggetto, in ordine al concreto svolgimenti delle attività afferenti il tipo di autorizzazione emessa.
Video: Necessaria attualità degli elementi ostativi al porto d’armi
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com