I fatti
Tizio viene condannato in primo grado per aver fabbricato un’arma comune da sparo ed averla detenuta illegalmente. Inoltre, sempre Tizio, aveva detenuto illegalmente due armi comuni da sparo di fattura artigianale classificate dalla legge come armi clandestine poiché sulle stesse non erano stati apposti i dovuti segni di riconoscimento. Egli, inoltre, deteneva, senza averne licenza, un totale di trenta cartucce a munizione spezzata.
Il ricorso
Contro la sentenza di condanna confermata in appello, Tizio presenta ricorso in Cassazione, avvalorando le proprie ragioni nel modo che segue:
Col primo motivo, Tizio sostiene che i reperti, che erano stati sequestrati in sede di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, non potessero, in alcun modo, essere considerati come armi comuni da sparo. Secondo Tizio, infatti, l’oggetto che, a sua detta, erroneamente era stato classificato come arma, in realtà arma non era in quanto non poteva essere portato e tale mancanza non avrebbe potuto far ricadere l’oggetto nella categoria di arma da fuoco.
Tizio lamenta il fatto che, in sede di controllo, gli agenti di pubblica sicurezza non si siano accertati della concreta capacità di sparo dell’oggetto stesso, avendo invece accertato la sola presenza di un meccanismo di detonazione dell’innesco di una cartuccia posta all’interno dell’oggetto stesso. Tanto bastava per far ricadere l’’oggetto nella categoria di arma.
Col secondo motivo Tizio lamenta il fatto che si siano travisate, quindi male interpretate, le dichiarazioni fatte dallo stesso in sede di udienza in quanto, da una parte, a Tizio gli veniva contestato il fatto di aver fabbricato artigianalmente lo strumento oggetto della questione mentre lo stesso sosteneva come lo strumento, in realtà, egli lo avesse rinvenuto tra i rifiuti e lo avesse poi portato a casa, installandolo a mò di allarme (tale aspetto nella sentenza non viene riportato, non si capisce infatti in che modo uno strumento del genere possa essere stato utilizzato come allarme).
Col terzo motivo Tizio lamenta il fatto che si sia fatta confusione tra due fattispecie di reato, in particolare si includeva la condotta di “assemblaggio di armi” in quella di “fabbricazione di armi”.
Il rigetto del ricorso
Vi diciamo subito che il ricorso verrà rigettato. Vediamo insieme come hanno ragionato gli Ermellini che hanno smontato, punto per punto, il ricorso di Tizio.
per quanto riguarda il primo motivo, quello relativo alla qualifica dell’oggetto come arma, la Cassazione si rifà alla giurisprudenza pacifica ed acclarata, evidenziando come per arma debba intendersi qualsiasi strumento portatile dotato di una canna che espelle o è progettato per espellete un colpo, una pallottola, o comunque un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente e sia qualsiasi altro oggetto che può essere trasformato a tale fine cioè in grado di sparare un colpo dopo le opportune modifiche.
I giudici evidenziano come Tizio abbia sostenuto che per essere considerata arma, l’oggetto doveva potersi ancorare al suolo. In tal caso la Corte evidenzia come la possibilità di ancorarsi al suolo sia, in realtà, quell’elemento che va a differenziare da una parte le armi di artiglieria e dall’altra le armi portatili. Sono da considerarsi, nei fatti, armi portatili quelle di medio o piccolo calibro, inferiore ai 20mm, che abbiano una gittata comunque media o corta. L’arma portatile, per sparare, necessita di un solo operatore.
l’arma d’artiglieria, invece, sono quelle di grosso calibro, superiore ai 20mm per il cui trasporto sarà necessario l’impiego di più operatori e, in alcuni casi, automezzi.
Al manufatto di cui si sta discutendo vengono ampiamente riconosciute tutte le caratteristiche che abbiamo menzionato sopra: l’oggetto era perfettamente in grado di espellere un proietto ed era tranquillamente portabile da una sola persona.
La Corte, inoltre, evidenzia come il problema delle due condotte (assemblaggio e fabbricazione) che Tizio lamenta essere state inglobate l’una nell’altra, sia un problema del tutto inesistente. In particolare la condotta di “fabbricazione” come ovvio, include quella di “assemblaggio”.
Cosa dice la legge in materia di assemblaggio e fabbricazione di armi
Come sempre, vediamo ora cosa dice la legge in materia.
Partiamo, prima di tutto, dalla classificazione di arma clandestina. L’articolo di riferimento è il 23 della legge 18 aprile 1975 che stabilisce che devono considerarsi armi clandestine
1. Le armi comuni da sparo che non siano riconoscibili tramite i dovuti segni di riconoscimento;
2. Le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle richieste dall’art. 11 della legge 110 del 1975.
La pena che si applica è quella della reclusione da tre a dieci anni e la multa per chi fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.
chiunque detiene armi clandestine o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa.
è applicata, inoltre, la pena della reclusione da due a otto anni e la multa a chiunque porta in luogo pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena viene applicata a chiunque contraffà o altera i numeri di matricola e gli altri segni distintivi.
Con la sentenza di condanna, inoltre, viene immediatamente revocata qualsiasi autorizzazione di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse.
Qualche utile consiglio…
Come ovvio che sia, noi di All4shooters condanniamo qualsiasi comportamento che non risponda alle attuali normative in vigore in materia di armi, materiale esplodente e pubblica sicurezza in generale. Evitate quindi di assemblare armi o materiale esplodente in generale senza averne prima di tutto le competenze e poi le dovute autorizzazioni.
Nel testo abbiamo letto che Tizio afferma di aver rinvenuto l’oggetto nei rifiuti e di averlo portato nella propria abitazione. Benissimo, nel caso in cui vi troviate in una situazione del genere, evitate assolutamente di raccogliere un oggetto che anche solo lontanamente potrebbe ricordare un’arma. Abbiamo infatti visto come, da una parte, la giurisprudenza in materia sia veramente lasca, quindi di ampio respiro, potendo potenzialmente annoverare come arma praticamente qualsiasi cosa abbia un tubo ed una molla da una parte in grado di far scattare un meccanismo non meglio identificato (punto questo che meriterebbe disquisizioni giuridiche, tecniche, ed ingegneristiche lunghissime e potenzialmente infinite).
La legge, dall’altra parte, prevede delle pene aspre, veramente aspre, nel caso in cui vi troviate in possesso, anche senza colpa, di un manufatto del genere. Prestate quindi moltissima attenzione.
Normative di riferimento
Art. 23 legge 18 aprile 1975 n. 110
artt. 1 e 1-bis, d.lgs. n. 527 del 1992,
Direttiva 2008/51/CEE
Video: Assemblaggio di armi clandestine, la nuova sentenza della Cassazione
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com