Art. 43 TULPS: il nuovo orientamento della Corte Costituzionale – 1° parte

La Corte Costituzionale ha dichiarato la piena costituzionalità del suddetto articolo e dell’automatica preclusione ad ottenere il porto d’armi nei confronti di chi si sia macchiato dei reati sopra indicati. La questione di legittimità costituzionale dell’art 43 TULPS veniva proposta rispettivamente dal TAR Toscana e dal TAR Friuli-Venezia Giulia mediante ordinanze. In questa prima parte vedremo come i Giudici Costituzionali sono pronunciati in merito alla questione sottoposta dal TAR Toscana. 

I fatti

Con ordinanza 16 Gennaio 2018 il TAR Toscana sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 TULPS in relazione all’art. 3 della Costituzione. Il Giudice Amministrativo che ha sollevato tale questione si era visto investito della questione circa l’annullamento di un provvedimento con cui l’Amministrazione aveva negato il rinnovo di porto d’armi in capo a soggetto che era stato condannato nel 1980 per reato di furto e che, successivamente, aveva dapprima ottenuto la riabilitazione ed aveva ottenuto il primo rilascio della licenza di caccia nel 1986.

A detta del soggetto ricorrente la presenza della riabilitazione avrebbe dovuto far venir meno l’automatismo procedurale consistente nel diniego di rinnovo della licenza di caccia. A sostegno di tale tesi venivano menzionate diverse sentenze assai recenti del Consiglio di Stato.

Gli orientamenti del Consiglio di Stato

Stante quanto dal ricorrente sostenuto, si profilavano due sostanziali orientamenti contrapposti della Giurisprudenza del Consiglio di Stato circa l’automatismo procedurale consistente nel diniego di rinnovo (o primo rilascio) del porto d’armi in presenza dei reati ostativi puntualmente menzionati all’art. 43 primo comma lett. a) del TULPS.

Un primo orientamento affermava, infatti, che tale automatismo dovesse venir meno in presenza di riabilitazione ottenuta dal soggetto richiedente aprendo, in tal modo, ampio spazio di valutazione discrezionale in capo all’Amministrazione in merito al soggetto e ad una valutazione onnicomprensiva della condotta dello stesso successivamente al reato commesso.

Il secondo orientamento riconosce invece tale automatismo. In particolare il Consiglio di Stato afferma come la riabilitazione estingua solo gli effetti strettamente penale dell’applicazione della legge, sostanziale o procedurale. In parole povere la riabilitazione non sarebbe in grado di far venire meno gli effetti “amministrativi” di una condanna.

Tale orientamento viene affermato sostenendo come il legislatore abbia voluto dare rilievo alla riabilitazione solo in materia di “autorizzazioni di polizia” e legiferando, in modo chiaro e inequivoco all’art. 43 del TULPS, in materia di rilascio del porto d’armi e di reati ostativi a questa specifica autorizzazione di polizia. 

La decisione della Corte Costituzionale

Il secondo orientamento del Consiglio di Stato viene fatto proprio da parte della Corte Costituzionale che infatti stabilisce che la questione di costituzionalità dell’art. 43 TULPS è manifestamente infondata. 



Corrado Maria Petrucci

Consulente Legale

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