Armi nelle automobili non sorvegliate: è sempre incauta custodia

Il caso

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: Custodia e trasporto delle armi da fuoco

Normative di riferimento: Artt. 11,39,43 del Tulps, art. 20 legge 18 aprile 1975 n. 110

Tizio, cacciatore, dopo aver terminato la battuta di caccia, lasciava incustodite nella propria automobile le proprie armi per poter rimettere i cani nel recinto che distava dalla macchina poco più di venti metri.

In quel momento sopraggiungevano ignoti malfattori che, dopo aver appurato che l’auto non fosse stata chiusa a chiave, prelevavano illegittimamente uno dei fucili di Tizio.

Dopo aver denunciato l’accaduto ai Carabinieri, la Questura, anche sulla base appunto della ricostruzione restituita da Tizio in sede di denuncia, decidevano per un provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi e la Prefettura inoltrava all’interessato un provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni come da 39 Tulps.

Tizio provvederà a presentare scritti difensivi, che la Questura, come ormai è prassi, non considererà minimamente.

La vicenda approda in Consiglio di Stato dopo che il TAR darà ragione alla Questura. Anche il Consiglio di Stato seguirà la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale.

La decisione del Consiglio di Stato

Nella sostanza, la decisione del Consiglio di Stato si basa su un assunto di fondamentale importanza. Stando a quanto ricostruito dall’Amministrazione si sarebbe ravvisata da parte di Tizio una grave negligenza nella custodia e trasporto delle armi, poiché il fatto che le armi fossero state rubate da ignoti all’interno di una autovettura lasciata incustodita senza addirittura chiuderla a chiave, delineerebbe come lo stesso Tizio non sia affidabile nel tenere armi e nel poter quindi essere titolare di porto d’armi.

La leggerezza avuta d Tizio nel lasciare le armi cosi incustodite va a delineare una superficialità inescusabile che va a denotare l’inaffidabilità nell’uso delle armi.

In particolare Tizio non avrebbe in alcun modo adottato quelle necessarie cautele volte ad evitare che terzi, illegittimamente, potessero, nei fatti, apprendere le suddette armi.

È innegabile che l’appellante abbia scelto un luogo e una modalità non consoni per la custodia dei propri fucili, così determinando il pericolo, significativamente concretizzatosi, di una facile sottrazione degli stessi. Per effetto del furto, l’arma sottratta risulta attualmente nelle mani di ignoti e, pertanto, perdurante e concreto è il pericolo di abuso della medesima da parte di terzi.

L’obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall’art. 20 l. n. 110 del 1975, deve ritenersi adempiuto alla tassativa condizione che risultino adottate tutte le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio del “ciò che potrebbe accadere con maggiore probabilità”.

Video: Armi nelle automobili non sorvegliate



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com