La ricostruzione dei fatti
Tizio ricorre in appello contro la sentenza di primo grado che lo condannava per il porto abusivo in luogo pubblico di un fucile da caccia. La corte d’appello, ridimensiona la pena, condannandolo a mesi 10 e giorni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Tizio va a caccia con Caio, ma senza avere il porto d’armi da caccia. Caio invece ce l’ha e decide di dare a Tizio, per permettergli di cacciare, il fucile di sua figlia.
Durante la battuta vengono sorpresi dai carabinieri forestali che, nel verbale, asseriscono di aver visto proprio Tizio imbracciare il fucile e sparare due o tre colpi. Scatta quindi la denuncia.
I motivi del ricorso
Tizio si oppone alla denuncia ed alla conseguente condanna, sostenendo che la legge in materia di comodato sia stata totalmente travisata. In particolare, secondo il difensore di Tizio, il fatto che questi sia stato sorpreso nello sparare due, tre colpi non integra il reato di porto abusivo. Egli infatti asserisce di aver avuto in mano il fucile per il tempo strettamente necessario a sparare. Secondo la difesa non è porto abusivo.
Il rigetto del ricorso
Le motivazioni di Tizio vengono completamente rigettate. Vediamo perché. Secondo la Corte di Cassazione infatti il negozio giuridico che intercorre tra due soggetti nel quale l’uno trasferisce all’altro una certa arma riguarda unicamente la cessione e non già il porto o la detenzione. È chiaro quindi che entrambi i soggetti rimangono assolutamente obbligati nel senso di dover procedere a denuncia che riguarda appunto la detenzione. Rimane il generale divieto di porto dell’arma stessa se non con un titolo che abiliti, appunto, al porto.
Normative di riferimento
Art. 38 Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza
Art. 22 legge 18 aprile 1975 n. 110
Artt. 4 e 7 legge 895 del 1967
Video: Armi in comodato. La nuova sentenza della Cassazione
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
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