Armi in bella mostra: orientamenti giurisprudenziali e riferimenti normativi

Sentenze interessanti in materia…

Non è raro che qualcuno decida di tenere una bella doppietta sulla parete posta sopra il camino, davanti a un bellissimo trofeo, affinché nelle fredde serate invernali, al calore del fuoco, si possano rimembrare emozionanti azioni di caccia. Si spera che un buon bicchiere e un buon amico siano un binomio in grado di scaldare ancor di più anche il cuore e non solo le membra.

Per quanto emozionante possa apparire questa scena, certamente tenere un’arma perfettamente funzionante in questo modo rappresenta un rischio che ogni appassionato deve necessariamente evitare.

Partiamo oggi dall’analisi di alcune sentenze della Corte di Cassazione proprio in materia, relative quindi all’ostensione, ovvero all'esposizione delle armi in bella mostra. Dall’analisi delle sentenze capiremo molto, dato che certamente, e lo abbiamo imparato, la custodia delle armi è materia assai variegata.

Partiamo da un assunto fondamentale. Per la giurisprudenza è inconcepibile l’ostensione dell’arma in bella mostra senza l’uso di apposite precauzioni apposte sull’arma.

Cassazione penale n.16609 del 2013

Tizio, Carabiniere in pensione, detentore di diverse armi sia corte che lunghe, decide di conservare alcune di queste affisse sulla parete della cucina, altre sul muro della camera da pranzo. In sede di controllo gli verrà contestata la mancata dovuta diligenza nella custodia delle suddette armi, in quanto, così tenute, erano certamente disponibili a chiunque.

La Cassazione confermerà la responsabilità penale di Tizio. Leggiamo infatti nella sentenza che “l'aver lasciato le armi di cui trattasi, ancora funzionanti sia pur vetuste, esposte in bella evidenza sulle mura della propria abitazione, senza predisporre ulteriori accorgimenti e precauzioni, integra, senza dubbio, gli estremi del reato contestato, sussistendo la possibilità che degli estranei entrino agevolmente in possesso delle armi, lasciate alla loro portata per violazione dell'obbligo giuridico di usare le necessarie cautele”.

Cassazione penale n.11334 del 2021

L’ostensione di armi in bella mostra è fattispecie assai variegata per la Corte di Cassazione. In tal senso, rientrano nel novero di questa fattispecie anche l’ostensione di un’arma su una mensola posta dietro la porta, in un cassetto in camera da letto, e in un mobile all’interno della cucina tutti privi di adeguati sistemi di sicurezza e non chiusi a chiave.

È il caso di Caio a cui viene contestata la mancata diligenza per aver tenuto le armi come descritto nel paragrafo precedente. I Carabinieri procedevano a controllo verso sera, sicché a detta di Caio la immediata disponibilità delle armi era giustificata proprio perché l’abitazione, trovandosi in campagna in luogo assai isolato, era potenzialmente soggetta a tentativi di furto.

La Suprema Corte, nel confermare il giudizio negativo espresso dal giudice del merito, si impegna nel difficile tentativo di ricostruire l'orientamento di legittimità, osservando come «la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta e rispettosa degli obblighi di legge la condotta del detentore quando le armi erano state riposte occultate in un punto non individuabile da terzi, non a conoscenza della loro presenza, oppure in luogo chiuso all'interno dell'abitazione o di sue pertinenze, cui non era consentito l'accesso indiscriminato a chiunque, né in modo immediato a chi frequentava la casa», mentre «si è ritenuto integrati gli estremi del reato con riferimento alla condotta consistente nell'aver lasciato le armi ancora funzionanti, seppur vetuste, in bella evidenza nell'abitazione in assenza di ulteriori accorgimenti e precauzioni»

Cassazione penale n. 10197 del 2018

Alcune riflessioni…e un utile consiglio

Anche tenere le armi appese all’attaccapanni in una stanza non chiusa a chiave rientra nel novero della ostensione di armi in bella mostra.

Come nel caso di Sempronio a cui veniva contestata la mancata diligenza nella custodia delle armi proprio per averle tenute appese all’attaccapanni in una stanza non chiusa a chiave.

In tal senso notiamo come la Cassazione ravveda in una fattispecie del genere una violazione «eclatante», perché «lasciare le armi ancora funzionanti in evidenza in assenza di ulteriori accorgimenti o precauzioni integra senza dubbio la negligenza contestata, anche perché sono diffusi armadi ad hoc per la custodia delle armi e, comunque, esse avrebbero potuto essere in qualche modo nascoste alla vista».

Punti salienti in materia di custodia delle armi

  1. Le armi si custodiscono nell’interesse della pubblica sicurezza, con ogni diligenza possibile, sulla base del criterio del “ciò che potrebbe più spesso accadere” (vi rimandiamo ai nostri articoli sul portale per chiarimenti)
  2. L’art. 20 bis della legge 18 aprile 1975 n. 110 stabilisce in quali casi è necessario adottare misure di sicurezza maggiormente stringenti e più efficaci
  3. Secondo il Tulps, il detentore deve garantire adeguate modalità di custodia affinché terzi non abbiano disponibilità delle armi e delle munizioni

Video: Armi in bella mostra


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com