Cosa sono le armi “front firing”
Le armi “front firing” sono repliche di armi da fuoco che funzionano esplodendo specifiche cartucce a salve, dotate di un piccolo foro nella volata. La fiammata derivante dalla combustione della polvere viene sfogata attraverso il suddetto foro. La canna è dotata di diaframmi, i quali sono espressamente apposti in loco per diminuire drasticamente la potenza propulsiva dell’esplosione della cartuccia ed impedendo, anche, l’impiego di cartucce a palla che farebbero letteralmente esplodere l’intera arma.
Le armi “front firing” si distinguono da quelle “top firing” ove la fiammata viene sfogata da un foro praticato nella parte anteriore della camera di cartuccia.
In Italia sono di libera vendita solo le “top firing” mentre le “front firing”, che in tutta Europa sono considerate armi di libera vendita, nel nostro paese sono da considerarsi armi a tutti gli effetti.
L’art. 15 del Ddl
L’art. 15 del Ddl che alleghiamo al presente articolo con questo link http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1210541/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato1 si propone di disciplinare, in modo nuovo, i lanciarazzi, gli strumenti di segnalazione acustica e quegli strumenti di autodifesa annoverati nella categoria delle c.d. “front firing”.
È chiaro che, nel caso di approvazione della presente modifica, tali strumenti dovranno essere costruiti rispettando tutta una serie di prerogative disciplinate dalla normativa europea in materia. Non è ben chiaro, però, quel che riguarda il porto di tali strumenti. Infatti il ddl fa riferimento ad uno specifico regolamento (art 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009 n. 94) che attualmente disciplina solo specificamente le bombolette spry al capsicum e non le specifiche cartucce irritanti concepite per l’impiego con le “front firing”.
Normative di riferimento
Ddl. N. 2169
art 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009 n. 94