Il caso
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: cosa si deve fare se si ereditano armi
Normative di riferimento: Art. 697 codice penale, Artt. 38, 11 e 43 tulps, Art. 22 legge 18 aprile 1975 n. 110, Artt. 2 e 7 legge 895 del 1967
Tizio, dopo la morte del padre Caio, eredita le armi di quest’ultimo. Una volta ereditate le armi, Tizio ometterà di denunciarne il possesso alla Questura e proprio l’Amministrazione, dopo un controllo, e dopo aver accertato l’omessa denuncia da parte di Tizio del possesso delle armi del padre, lo denuncerà ai sensi dell’art. 697 del codice penale e quindi per detenzione abusiva di armi.
La condanna nei confronti di Tizio arriverà inesorabile. La pena applicata sarà quella di un mese e giorni quindici di reclusione.
Nei confronti di questa sentenza, già di per sé negativa per il convenuto, presenterà ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’Appello, chiedendo che la sentenza venisse annullata. A detta del Procuratore, infatti, la fattispecie violata non sarebbe quella prevista dal codice penale all’art. 697 ma quella derivante dalla congiunta applicazione degli articoli 2 e 7 della legge 895 del 1967.
L’accoglimento del ricorso e la sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, a quel punto, accoglierà l’appello presentato dal Procuratore motivando la riformulazione della condanna con le ragioni che vi riportiamo qui di seguito.
Prima di tutto, leggendo il testo della sentenza, notiamo come i giudici della Cassazione evidenziano in modo puntuale come sia fatto obbligo, nei confronti di chi entri in possesso di armi, di farne immediata denuncia ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza a prescindere dalle modalità con le quali si sia entrati in possesso delle armi.
Chiunque quindi sia consapevole di essere entrato in possesso di armi ne dovrà fare denuncia ai competenti uffici pena l’applicazione della pena prevista dagli artt. 2 e 7 della legge 895 del 1967.
Gli Ermellini sostengono l’orientamento pacifico ed acclarato riguardo l’obbligo, ai sensi dell’art. 38 tulps, di fare denuncia della detenzione delle suddette armi all’Amministrazione. Inoltre, l’obbligo è valido anche nel caso in cui il precedente detentore non ne avesse fatto denuncia.
Chiaramente, leggendo il testo della sentenza, notiamo come l’interesse primario dell’Amministrazione sia quello di avere piena contezza di chi sia in possesso del luogo ove si trovano tali armi. Questo per ragioni di ordine pubblico.
Infatti, notiamo come gli Ermellini ci tengano a far sapere al cittadino come l’Amministrazione sia legittimata a togliere le armi a chiunque anche sulla base di motivazioni che, a giudicare dalla giurisprudenza oramai pacifica ed acclarata, possono essere le più disparate e non sempre sintomatiche di inaffidabilità del soggetto che possiede, anche legittimamente, armi.
Qualche utile dritta
Può accadere di trovarsi nell’eventualità di rinvenire armi in casa di un congiunto dopo la di lui dipartita. Magari una vecchia pistola, un vecchio fucile tenuto più per valore affettivo che per la reale utilità dello strumento.
Il nostro consiglio, una volta rinvenuta l’arma, è quello di non prenderla e portarla in Questura perché se non si è legittimati nè al porto nè al trasporto con le dovute autorizzazioni e con le modalità corrette, il rischio di vedersi denunciati per porto abusivo di arma da fuoco è veramente molto molto alto.
Consigliamo quindi di prendere immediatamente contatti con le Forze dell’Ordine e di valutare insieme a loro come procedere. Una volta ereditate le armi le procedure attivabili sono molte, ma di questo vi parleremo in un altro articolo… restate collegati !!!
Video: Armi ereditate, nuova pronuncia della Corte di Cassazione
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com