Armi ereditate: come ci si comporta?

La fattispecie

In secondo grado Tizia veniva condannata a sei mesi di reclusione ed alla multa di euro 450 per non aver denunciato alle autorità di pubblica sicurezza due fucili e 85 cartucce che aveva ereditato. Tizia pensava che, avendo accettato l’eredità con beneficio d’inventario, fosse esonerata dall’obbligo di denuncia.

Il ricorso in Cassazione

Tizia decide quindi di ricorrere in Cassazione, adducendo come motivazione il fatto di aver appreso dell’esistenza delle suddette armi solo in fase di redazione dell’inventario. L’accettazione con beneficio di inventario è quel tipo di accettazione che permette la non confusione dei patrimoni del de cuius e dell’accettante.

La Corte, con sentenza 15199/2020 sostiene che tale motivazione sia totalmente priva di fondamento.  Secondo la Corte di Cassazione, infatti, seppur effettivamente i due patrimoni fossero ben distinti, tale distinzione non esonererebbe l’accettante di denunciare alle autorità la disponibilità di armi e munizioni eventualmente ricomprese nel patrimonio del de cuius. La materiale disponibilità delle armi e di munizioni costituisce il nesso causale che obbliga l’accettante a presentare denuncia.

Non ho il porto d’armi. Che faccio?

Nel caso in cui volessi accettare l’eredità e rimanere nel possesso delle armi che del cespito facciano parte, sarò obbligato prima di tutto a versare le armi presso i competenti uffici di P.s. Successivamente si può procedere o ottenendo il porto d’armi e richiedendo indietro le suddette armi oppure ottenendo il nulla osta che mi permetterà di detenerle presso la mia abitazione, senza poterne però disporre ad esempio per la pratica sportiva o l’attività venatoria per le quali è necessario un porto d’armi.

Normative di riferimento

Legge 110 del 18 aprile 1975 n. 110

R.D 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS)


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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