L’arma elettrica per eccellenza: il taser
- Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
- Ambito: aspetti tecnici e giuridici del Taser e delle armi elettriche
- Normative di riferimento: art. 4, comma 1, legge 110 del 1975, come modificato dal D.lgs. 204 del 2010.
Da un punto di vista prettamente tecnico, l’arma elettrica per eccellenza è certamente il Taser, di cui è interessante, certamente, prendere in esame, dapprima,i profili di natura strettamente tecnica.
Il TASER, acronimo di “Tomas A. Swift’s Electornic Rifles”, è un’arma cosiddetta less lethal, progettata quindi per non uccidere. Il nome deriva da un inventore, eroe di una serie di libri di fantascienza, molto popolare agli inizi del secolo scorso in America.
La prima caratteristica fondamentale del TASER è quella di funzionare a distanza.
Il Taser è infatti in grado di lanciare due dardi che, a seconda della cartuccia che viene utilizzata, sono in grado di coprire una distanza che varia da 4,5 mt fino a 11 mt.
I dardi, dopo aver attinto l’obiettivo, attraverso un filo che parte dal generatore di energia elettrica, emettono una scarica elettrica ad alto voltaggio e a bassa intensità.
In questo modo viene generata una contrazione involontaria di tutti i muscoli del corpo, e l’obiettivo viene reso temporaneamente non in grado di muoversi. Non è inoltre necessario, al fine del funzionamento dell’arma, che i dardi si conficchino nella pelle, bastando solo che attingano i vestiti.
Taser e storditori elettrici. Facciamo chiarezza sulle regole e sulla giurisprudenza
Vediamo adesso quali sono i riferimenti normativi più importanti, in grado di regolare quindi l’impiego del Taser e delle armi elettriche.
Il primo riferimento fondamentale, dal punto di vista normativo, è quello all’art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975 n. 110.
Ne riportiamo il testo per chiarezza.
“Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, […], storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione”.
Interessanti sono, inoltre, i riferimenti giurisprudenziali in materia.
Primo tra tutti il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 126 del 2022.
Questa sentenza ha chiarito, in modo ineccepibile, come vi siano sostanzialmente due categorie principali di armi elettriche. Le prime sono quelle che funzionano mediante il lancio di dardi (il Taser vero e proprio). Secondo questa sentenza, come stabilito inoltre anche da un’altra sentenza importante sul punto (la sentenza della Corte di Cassazione n. 8991 del 2023), i Taser sono da considerarsi come arma comune da sparo ed il cui porto ed uso è riservato alle sole forze dell’ordine.
L’altra categoria è quella relativa alle armi elettriche da contatto, i cosiddetti storditori elettrici.
Ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n. 126 del 2022, anche gli storiditori elettrici rientrano nel novero delle armi comuni da sparo, delle quali, se non espressamente autorizzati, ne è assolutamente vietato il porto.
Quindi, volendo fare una rapida sintesi al fine di chiarire la materia, possiamo affermare come il porto di un’arma elettrica da parte del cittadino è sanzionata ai sensi dell’art. 4bis legge 110 del 1975. Interessante inoltre valutare la possibilità di integrazione della fattispecie di reato come quella regolata dagli artt. 4 e 7 della legge 895 del 1967 in quanto il Taser considerato una vera e propria arma comune da sparo.
Video: Armi elettriche. Aspetti tecnici, giuridici e giurisprudenziali
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com