Armi e separazione coniugale: interessante sentenza del Tar Toscana 

Separazioni coniugali conflittuali

Non è strano, purtroppo, sentire di coppie che passano nel giro di una settimana dal giurarsi amore eterno a minacciarsi ed aggredirsi nei modi più vari, fisicamente, verbalmente, o mediante l’aiuto di un avvocato.
Queste fattispecie spesso rappresentano la base per una valutazione, negativa, ai fini della detenzione di armi che il Questore si trova a dover compiere. Il ritiro delle armi, in questi casi, scatta dal momento in cui il contesto in cui il soggetto si trova a vivere e a detenere le proprie armi viene considerato come rischioso in termini di affidabilità del soggetto stesso al maneggio e detenzione delle armi. Per fare un esempio: Tizio, titolare di porto d’armi e detentore di armi nella propria casa, si separa da Caia e questa, dopo un duro litigio in casa, decide di esporre denuncia ai danni del marito. In questo caso stando a quanto dalla moglie asserito in sede di denuncia, Tizio sarebbe soggetto in capo al quale sono venuti meno gli elementi di affidabilità circa il possesso e maneggio di armi. Il meccanismo, stando anche alla casistica, è praticamente automatico. 

Prevenzione

Quello che l’amministrazione fa, in questi casi, è sostanzialmente prevenire situazioni in cui fattori come lo stress che indubbiamente viene generato da situazioni di questo tipo, possa spingere chi detiene armi a farne un uso improprio.
Ricordiamo, in questa sede, come il potere dell’amministrazione in materia di valutazioni in capo al soggetto titolare di porto d’armi e detentore di armi sia basata su ampissima discrezionalità. Questa valutazione tanto discrezionale ha portato, alle volte l’Amministrazione ad eccedere nei propri poteri. Ma alla base di tanta discrezionalità che è, ovviamente, prevista per legge, c’è la necessità di sottendere alla valutazione stessa il numero più ampio e vario di fattispecie.

Un caso interessante

Come in ogni articolo di diritto che si rispetti, dopo aver esposto in modo assai generale l’argomento o l’istituto, sarà necessario esporre quanto stabilito dalla giurisprudenza.

Interessante è certamente una sentenza del TAR Toscana (Firenze) che ha prontamente chiarito un fatto assolutamente importante: il meccanismo di revoca del porto d’armi e conseguente sequestro delle armi non deve essere applicato in modo automatico.

La sentenza 1658 del 19 dicembre 2018 dice infatti che in sede di valutazione di questi casi a doversi prendere in considerazione saranno tutti gli elementi che la vanno a caratterizzare. In particolare si dovrà tenere conto della veridicità di quanto asserito, ad esempio, in sede di denuncia alle Forze dell’ordine ai danni del detentore di armi e della condotta che quest’ultimo ha avuto negli anni passati.

Le nostre conclusioni

Stando a quanto affermato dalla giurisprudenza in materia, certamente gli argomenti per poter incardinare un ricorso nel caso in cui vi siate trovati a fronteggiare situazioni di questo tipo, ci sono tutti. Vi invitiamo quindi a riflettere sul tema ed a confrontavi con  il vostro legale di fiducia.


Corrado Maria Petrucci

Consulente Legale

Email:   legalall4shooters@gmail.com