Come si custodiscono le armi
Secondo la legge (art. 20 della legge 18 aprile 18 aprile 1975 n.110) si stabilisce che le armi devono custodirsi con ogni diligenza nell’interesse della pubblica sicurezza. Questo sta a significare che le stesse non devono essere disponibili a persone imperite, intendendosi quelle persone non in grado di maneggiare in sicurezza le armi e comunque prive di un titolo che garantisca, appunto, la perizia nel maneggio delle stesse. Non è obbligatoria la cassaforte, nel senso che la legge non obbliga nessuno a munirsi di una cassaforte all’interno della propria abitazione o comunque nel luogo di detenzione delle armi. Non è nemmeno obbligatoria l’installazione di un impianto di allarme, essendo lo stesso obbligatorio solo per gli esercenti di una attività di minuta vendita di armi (armeria) e non, quindi, per il privato cittadino.
La sentenza del Consiglio di Stato
Un cacciatore presentava ricorso al Consiglio di Stato per essersi visto contestare l’incauta custodia delle proprie armi poiché aveva nascosto le chiavi della cassaforte in un vaso. Secondo il Consiglio di Stato questa modalità di custodia delle chiavi le renderebbe potenzialmente disponibili all’accesso di chiunque e quindi renderebbe disponibili a chiunque anche le armi presenti nella cassaforte .
Il soggetto non avrebbe, a detta del Consiglio di Stato, adottato quelle precauzioni da dimostrare la sua volontà nel non far circolare le proprie armi tutelando l’incolumità altrui e la sicurezza pubblica.
Il ricorso viene rigettato per le motivazioni di cui al capoverso precedente.
I nostri consigli
- Custodire le armi in luogo sicuro, lontano da occhi indiscreti, in modo tale da rendere le armi e le munizioni in nostro possesso accessibili solo a noi e non, ad esempio, ad altri famigliari
- Portare sempre con sé le chiavi è un modo corretto di custodia delle stesse evitando, però, di lasciarle eventualmente incustodite
- L’adozione di una cassaforte, murata possibilmente, rappresenta la soluzione più sicura e ragionevole per custodire in modo sicuro le nostre armi
Normative di riferimento
Legge 18 aprile 1975 n. 110
Testo unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773)
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Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com