Premessa: alcune definizioni utili
- Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
- Ambito: uso e disposizione delle armi a modesta capacità offensiva
- Normative di riferimento: Decreto del Ministero dell’Interno n° 362 del 9 agosto 2001
Prima di addentrarci nell’ambito dell’argomento che abbiamo scelto di affrontare oggi, è utile certamente dare alcune definizioni utili, al fine di definire i confini logici e pratici imposti dal legislatore quando si tratta di armi a modesta capacità offensiva.
Secondo il Decreto del Ministero dell’Interno n. 362 del 9 agosto 2001, le armi a modesta capacità offensiva sono:
- Armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica NON superiore a 7,5 joule;
- Repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo;
Armi che erogano una energia cinetica inferiore ai 7,5 joule: cosa possiamo farci?
Vediamo insieme in che modo si può disporre delle summenzionate armi.
- Devo denunciare l’acquisto e quindi la relativa detenzione di armi rientranti in questa categoria? No, la detenzione di armi ad aria compressa o a gas che erogano una energia cinetica inferiore ai 7,5 joule non è sottoposta ad obbligo di denuncia. (Art. 8 comma 1 primo cpv.).
- Quante armi ad aria compressa o a gas posso detenere in casa? Un numero illimitato. (Art. 8 comma 2 secondo cpv.)
- Posso girare con un’arma ad aria compressa addosso, pronta all’uso? No, il porto senza giustificato motivo di armi ad aria compressa con potenza inferiore ai 7,5 joule costituisce reato. Inoltre è vietato portarle in luoghi in cui vi siano riunioni pubbliche (Art. 9 secondo comma).
- Chi può utilizzare armi ad aria compressa con energia cinetica inferiore ai 7,5 joule? Persone maggiorenni o minorenni assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga riguardante le sezioni di TSN, poligoni o luoghi privati aperti al pubblico. (Art. 9 terzo comma).
- Come trasporto queste armi? Le armi rientranti in questa categoria devono essere trasportate utilizzando la massima diligenza per garantirne la sicurezza. (Art. 10 comma 1).
- Queste armi devono essere trasportate scariche e in custodia? Si
- Le parti che costituiscono queste armi, sono considerate parti di arma comune da sparo? No
- Chi può acquistare armi di questo tipo? Qualsiasi soggetto maggiorenne dotato di un valido documento di riconoscimento.
- Serve il porto d’armi per acquistare queste armi? No, serve solo il documento
- Posso cederla a un mio amico? È consentita la cessione a un terzo maggiorenne. Non sarà necessaria la scrittura privata nel caso in cui la cessione abbia durata INFERIORE alle 48 ore. Nel caso in cui la cessione abbia durata SUPERIORE alle 48 ore sarà necessaria la scrittura privata che attesti il passaggio.
- Posso affidare a un minore un’arma di questo tipo? No, è vietato.
Repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo
Vediamo adesso insieme alcuni interessanti chiarimenti in materia di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.
- Qual è la definizione di replica di arma antica ad avancarica a colpo singolo? Si definiscono (…) quelle armi che costituiscono replica di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 che utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna della volata o nella parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.
- Posso portare con me, in giro, un’arma di questo tipo? No, portare con sé un’arma di questo tipo costituisce reato poiché il porto delle stesse è sottoposto alla disciplina in materia di porto di arma comune da sparo.
Per quanto riguarda la disciplina relativa alle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, trovano applicazione i punti 1, 5,7 , 8 e 10.
Che succede se altero un’arma ad aria compressa a modesta capacità offensiva per aumentarne la potenza?
Veniamo adesso a un dubbio che spesso ci viene esposto. Che cosa accade se decidiamo di alterare un’arma a modesta capacitò offensiva al fine di aumentarne la potenza?
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con sentenza della 1° sez. penale n. 7916 del 2022, di cui descriviamo la decisione nel seguito.
Tizio si vede contestato, a seguito di un controllo, l’illegittimo possesso di un’arma comune da sparo in quanto egli aveva pensato bene di alterare, aumentandone la potenza, una carabina di libera vendita da lui acquistata nel 2011. Tutti sappiamo che le armi di libera vendita, per non essere classificate come armi comuni da sparo, devono erogare una potenzia di fuoco non superiore ai 7,5 joule e, anche il solo aumento di 0,1 joule, determina l’automatico novero dell’arma stessa come arma comune da sparo, per il cui possesso è necessario avere una autorizzazione di polizia (porto d’armi o nulla osta).
Tizio invece aveva aumentato, di quanto non ci è dato saperlo, la potenza della carabina da egli acquistata e nel 2011, a seguito di un controllo da parte delle forze dell’ordine, la carabina veniva sequestrata.
La vicenda, dopo varie impugnazioni, finisce davanti i giudici della Corte di Cassazione. Vediamo insieme che cosa hanno deciso.
Innanzitutto i giudici della Cassazione fanno una differenziazione, supportata dagli opportuni riferimenti normativi, chiarendo cosa sia un’arma comune da sparo e cosa sia un’arma di libera vendita. Le armi i cui proiettili erogano una energia cinetica superiore ai 7,5 joule sono da considerarsi "comuni da sparo": l’eventuale illegale e illegittima detenzione è punita dagli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967.
Successivamente i giudici della Suprema Corte evidenziano come si, le armi i cui proiettili erogano una potenza inferiore ai 7,5 joule sono da considerarsi come armi di libera vendita ma, le stesse, vengono comunque considerate “armi”, essendo quest’ultima una categoria di riferimento assai più ampia, e il porto ingiustificato delle stesse costituisce reato.
Come già abbiamo avuto modo di vedere, alla data del sequestro (2017) risultata nel pieno possesso di Tizio proprio quella carabina alterata, da considerarsi non arma in senso generico ma arma comune da sparo, per il cui possesso è necessario possedere un porto d’armi o nulla osta.
La Cassazione qui fa un passaggio importante. Il reato di detenzione abusiva di arma è reato permanente, a cui non si richiede un certo lasso di tempo per integrarsi. In sostanza, spiegando in modo chiaro, basta possedere l’arma abusivamente (senza avere titoli o autorizzazioni) e non ha importanza per quanto tempo.
Video: Armi a modesta capacità offensiva
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com