Armi a modesta capacità offensiva: classificazione, disciplina e norme di riferimento per evitare sanzioni

Armi a modesta capacità offensiva: la classificazione

Partiamo prima di tutto da alcune utili definizioni che troviamo nel Decreto del Ministero dell’Interno n. 362 del 9 agosto 2001. Si definiscono infatti armi a ridotta capacità offensiva:

  • Armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica NON superiore a 7,5 joule 
  • Repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.

Di seguito, vediamo una serie di domande molto interessanti per chiarire, in modo utile e pratico, cosa si può fare e cosa non si può fare con le armi a modesta capacità offensiva:

  1. Quante armi ad aria compressa o a gas posso detenere in casa? Un numero illimitato. (Art. 8 comma 2 secondo cpv.)
  2. Posso girare con un’arma ad aria compressa addosso, pronta all’uso? No, il porto senza giustificato motivo di armi ad aria compressa con potenza inferiore ai 7,5 joule costituisce reato. Inoltre è vietato portarle in luoghi in cui vi siano riunioni pubbliche (Art. 9 secondo comma)
  3. Devo denunciare l’acquisto e quindi la relativa detenzione di armi rientranti in questa categoria? No, la detenzione di armi ad aria compressa o a gas che erogano una energia cinetica inferiore ai 7,5 joule non è sottoposta ad obbligo di denuncia. (Art. 8 comma 1 primo cpv.)
  4. Queste armi devono essere trasportate scariche ed in custodia? 
  5. Come trasporto queste armi? Le armi rientranti in questa categoria devono essere trasportate utilizzando la massima diligenza per garantirne la sicurezza. (Art. 10 comma 1)
  6. Chi può utilizzare armi ad aria compressa con energia cinetica inferiore ai 7,5 joule? Persone maggiorenni o minorenni assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga riguardante le sezioni di TSN, poligoni o luoghi privati aperti al pubblico. (Art. 9 terzo comma).
  7. Posso affidare ad un minore un’arma di questo tipo? No, è vietato.
  8. Serve il porto d’armi per acquistare queste armi? No, serve solo il documento
  9. Chi può acquistare armi di questo tipo? Qualsiasi soggetto maggiorenne dotato di un valido documento di riconoscimento.
  10. Le parti che costituiscono queste armi, sono considerate parti di arma comune da sparo? No

Porto di arma ad aria compressa di libera vendita

Veniamo adesso ad un argomento di assoluto interesse per tutti quegli appassionati che hanno, nelle loro case, le armi ad aria compressa di libera vendita. L’errore è, spesso, quello secondo cui tali armi, essendo in grado di non erogare una energia cinetica bassa, possano essere portate senza problemi al di fuori della propria abitazione o pertinenze della stessa senza incorrere in sanzioni. Errore.

In questo senso, infatti, si è espressa la Corte di Cassazione che, con un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico ed acclarato (Cassazione penale sez. I n. 13601/2011 rv. 249920, sez. I n. 27783/2006 rv. 234967) ha chiarito che le armi ad emissione di gas o ad aria compressa, che sviluppano una energia cinetica inferiore a 7,5 joule, pur essendo escluse dalla categoria di quelle “comuni da sparo”, rientrano comunque nella categoria di “armi” a cui fa riferimento la Legge n. 110 del 1975, art. 4, comma 1, in quanto consentono l’utilizzo del relativo munizionamento e il lancio di oggetti idonei alla offesa alla persona.
Pertanto deve ritenersi che l’art. 4  della Legge n. 110 del 1975 sia applicabile ogniqualvolta sia ingiustificato il porto di un’arma a gas o ad aria compressa, la quale, pur sviluppando una energia cinetica inferiore a 7,5 joule, sia in grado di utilizzare il relativo munizionamento o di lanciare oggetti idonei alla offesa alla persona.


Normative di riferimento

Art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110

Art. 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362

Video: Armi a modesta capacità offensiva: classificazione, disciplina e norme