Armi a modesta capacità offensiva: cosa posso farci?

La definizione 

Diamo prima di tutto una definizione di arma a ridotta capacità offensiva. Stando al Decreto del Ministero dell’Interno n° 362 del 9 agosto 2001, si definiscono armi a ridotta capacità offensiva rispettivamente:

  • Armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica NON superiore a 7,5 joule;
  • Repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo;

Vediamo quindi rispettivamente quali sono le possibilità di disposizione e di utilizzo delle armi rientranti in questa particolare categoria

Armi ad aria compressa o a gas che erogano energia cinetica inferiore ai 7,5 joule

  1. Devo denunciare l’acquisto e quindi la relativa detenzione di armi rientranti in questa categoria? No, la detenzione di armi ad aria compressa o a gas che erogano una energia cinetica inferiore ai 7,5 joule non è sottoposta ad obbligo di denuncia. (Art. 8 comma 1 primo cpv.)
  2. Quante armi ad aria compressa o a gas posso detenere in casa? Un numero illimitato. (Art. 8 comma 2 secondo cpv.)
  3. Posso girare con un’arma ad aria compressa addosso, pronta all’uso? No, il porto senza giustificato motivo di armi ad aria compressa con potenza inferiore ai 7,5 joule costituisce reato. Inoltre è vietato portarle in luoghi in cui vi siano riunioni pubbliche (Art. 9 secondo comma)
  4. Chi può utilizzare armi ad aria compressa con energia cinetica inferiore ai 7,5 joule? Persone maggiorenni o minorenni assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga riguardante le sezioni di TSN, poligoni o luoghi privati aperti al pubblico. (Art. 9 terzo comma).
  5. Come trasporto queste armi? Le armi rientranti in questa categoria devono essere trasportate utilizzando la massima diligenza per garantirne la sicurezza. (Art. 10 comma 1)
  6. Queste armi devono essere trasportate scariche ed in custodia? Si
  7. Le parti che costituiscono queste armi, sono considerate parti di arma comune da sparo? No
  8. Chi può acquistare armi di questo tipo? Qualsiasi soggetto maggiorenne dotato di un valido documento di riconoscimento.
  9. Serve il porto d’armi per acquistare queste armi? No, serve solo il documento
  10. Posso cederla ad un mio amico? È consentita la cessione ad un terzo maggiorenne. Non sarà necessaria la scrittura privata nel caso in cui la cessione abbia durata INFERIORE alle 48 ore. Nel caso in cui la cessione abbia durata SUPERIORE alle 48 ore sarà necessaria la scrittura privata che attesti il passaggio. 
  11. Posso affidare ad un minore un’arma di questo tipo? No, è vietato.

Repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo

  1. Qual è la definizione di replica di arma antica ad avancarica a colpo singolo? Si definiscono (…) quelle armi che costituiscono replica di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 che utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna della volata o nella parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.
  2. Posso portare con me, in giro, un’arma di questo tipo? No, portare con sé un’arma di questo tipo costituisce reato poiché il porto delle stesse è sottoposto alla disciplina in materia di porto di arma comune da sparo.

Per quanto riguarda la disciplina relativa alle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, trovano applicazione i punti 1, 5,7 , 8 e  10.

Normative di Riferimento

Decreto del Ministero dell’Interno n° 362 del 9 agosto 2001