Uno scenario plausibile…
Di ritorno da una battuta di caccia, può accadere (ed è accaduto) che, nelle operazioni di rientro e di riorganizzazione del viaggio di ritorno verso casa, si lasci il fucile appoggiato da qualche parte e che, una volta accertata la dimenticanza a casa, si ritorni sul posto per scoprire che l’arma è, purtroppo, scomparsa nel nulla.
È notizia di poche settimane fa quella di un cacciatore che ha, purtroppo, smarrito il proprio fucile cal. 12 nei boschi di Vigliano, in provincia di Biella, e che, dopo aver cercato l’arma per tutto il giorno, ne ha poi denunciato lo smarrimento. Per lo sfortunato cacciatore scatterà una denuncia per omessa custodia di armi.
Cosa dice la legge?
Di fronte allo scenario descritto nel paragrafo precedente, giustamente ci si chiede cosa abbia stabilito il legislatore in materia.
Partiamo subito col dire che il primo riferimento normativo che deve prendersi in considerazione è l’art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110. Le armi vanno custodite con ogni diligenza del caso nell’interesse della pubblica sicurezza.
Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se la previsione normativa relativa alla corretta custodia di armi e munizioni sia da considerarsi valida solo quando si tratti di custodire le armi, ad esempio, in casa.
In realtà, e lo si evince anche in modo abbastanza intuitivo, la corretta e diligente custodia delle armi va attuata e tenuta non solo nel momento in cui le armi sono nel loro luogo di detenzione come denunciato presso i competenti uffici ma, in modo assolutamente logico, va attuata e tenuta una corretta e diligente custodia delle armi anche nel momento in cui le stesse vengono spostate o portate per ottemperare alle esigenze rispondenti al titolo abilitativo.
Nel caso del cacciatore, che è abilitato a portare l’arma per esercitare l’attività venatoria, allo stesso sarà richiesta quella dovuta diligenza nella custodia della propria arma non soltanto quando lo stesso, alla sera, la riporrà nell’armadio blindato, ma anche e soprattutto quando lo stesso si recherà a caccia e durante e dopo l’attività venatoria.
Stesso discorso per il tiratore sportivo che si reca in poligono: anche lui dovrà custodire le proprie armi in modo attento e diligente anche presso la struttura dove si allena e mentre si rechi presso questa o quando da questa si allontani per tornare verso casa.
La denuncia è sempre automatica?
La risposta, in questo caso, è no. Appare subito chiaro che la eventuale responsabilità circa una disattenzione o, in modo più grave, circa la mancata diligenza nella custodia delle armi dovrà essere dimostrata in modo chiaro ed oggettivo. Può benissimo accadere che si denunci lo smarrimento dell’arma che poi si scopre essere stata rubata. In tal caso, nonostante la diligenza nella custodia dell’arma sarà sempre opportunamente vagliata da parte delle forze dell’ordine, l’elemento furto dovrà comunque essere considerato in sede di eventuale denuncia.
Come ci si comporta?
Il legislatore ha pensato anche a questo. Innanzitutto vediamo qual è l’articolo di legge che ci interessa. Anche in questo caso ci viene in aiuto l’art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 che stabilisce che: “[…]Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a euro 516[…]”.
Il legislatore ha stabilito l’obbligo di denuncia dello smarrimento non solo delle armi ma anche di quelle parti di esse sottoposte a denuncia. Per chi ometta di farne denuncia c’è l’ammenda fino a 516 euro.
Ho rinvenuto un’arma. Cosa faccio?
Può accadere di rinvenire l’arma ad esempio in un luogo pubblico, come un bosco in cui si sta cacciando o magari semplicemente facendo una passeggiata.
A primo impatto quello che verrebbe da fare è prendere l’arma e portarla dai Carabinieri o dalla Polizia. Niente di più sbagliato e pericoloso. Se non si è in possesso di un titolo che abiliti al trasporto o al porto di un’arma, tecnicamente, trasportare l’arma rinvenuta dal luogo di ritrovamento fino alla più vicina stazione dei Carabinieri o Polizia costituisce porto abusivo di arma da fuoco, che è reato. L’arma, tra le altre cose, non andrebbe nemmeno toccata: potrebbe potenzialmente essere l’arma di un delitto ed il semplice toccarla potrebbe alterare eventuali tracce biologiche rilevanti a livello di indagini.
Cosa si deve fare quindi?
Per togliere ogni dubbio è intervenuto il Ministero dell’Interno con una interessante circolare del 19 luglio 2004 con la quale è stato stabilito come la prima cosa da fare in caso di rinvenimento di un’arma sia di avvertire le forze dell’ordine dell’avvenuto rinvenimento. A questo punto le forze dell’ordine stabiliranno il da farsi, verificando l’eventuale possesso da parte del rinvenente di titoli abilitativi al porto o al trasporto e di autorizzare quindi quest’ultimo a prendere l’arma e a farne deposito presso i competenti uffici. Per quanto logica, questa eventualità rappresenta lo scenario più improbabile, per i motivi che vi abbiamo esposto sopra.
Normative di riferimento
Art. 20 legge 18 aprile 1975 n. 110
Art.39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico di leggi di pubblica sicurezza)
Circolare del 19 luglio 2004
Video: come ci si comporta con un'arma smarrita?
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com