Cosa modifica il ddl Barbaro
Partiamo prima di tutto dalla fonte di diritto che l’eventuale approvazione di tale ddl dovrebbe modificare. Il ddl riforma l’art. 73 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (regolamento di attuazione del Tulps) in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza.
Andando a leggere la relazione introduttiva al ddl è possibile evincere quanto segue: “i soggetti che possono portare seco armi da fuoco senza licenza sono coloro che ricoprono gli uffici di Capo della Polizia, Prefetti, Vice Prefetti, ispettori provinciali amministrativi, Ufficiali di pubblica sicurezza, Pretori e Magistrati addetti al pubblico ministero o all’ufficio di istruzione”; i semplici agenti di Pubblica Sicurezza, invece, possono portare l’arma anche quando non sono in servizio ed in abiti civili ma, ai sensi del secondo comma del citato articolo, senza licenza ciò può avvenire solo “con le armi di cui essi sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti”. Andando a sintetizzare, essi possono portare, senza licenza, solo l’arma d’ordinanza.
La relazione introduttiva al ddl
«È ormai maturo il tempo – scrive il Senatore – di modificare queste disposizioni, entrate in vigore in tutt’altro periodo storico, e quindi superare questi differenti trattamenti, che non hanno ragione di esistere in una democrazia compiuta ed in un sistema che arruola le proprie Forze di polizia con criteri molto selettivi e richiedenti la massima professionalità: il presente disegno di legge, quindi, intende estendere il diritto, al pari delle citate categorie del primo comma dell’articolo 73 del Regio Decreto n. 635 del 1940, di comprare senza licenza un’arma da fuoco e quindi la facoltà di portarla con sé ad ogni agente di Pubblica Sicurezza».
«Tale necessità – continua – è stata più volte sollecitata dalle rappresentanze degli agenti di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, principalmente per la ragione che l’arma da fianco di ordinanza che viene fornita dallo Stato agli agenti è una pistola da “porto manifesto”, quindi di grosse dimensioni e sensibile pesantezza, conseguentemente di difficilmente occultabile, specialmente con abiti estivi».
«Vale la pena sottolineare – continua il sen. Barbaro – che allorquando l’arma, ancorché nascosta, è visibile ed individuabile, essa diventa un pericolo per il portatore che può essere esposto al furto o alla rapina della stessa: paradossalmente ciò diventa una occasione di pericolo, oltre che di panico e allarme sociale, anziché un modo per implementare la sicurezza degli agenti e degli stessi cittadini. L’episodio recente dell’omicidio del carabiniere Mario Rega Cerciello dovrebbe fare riflettere: il militare è andato disarmato all’appuntamento con la morte, perché, come è molto frequente fra carabinieri e agenti di polizia quando essi operano in borghese, ha deciso di non portare con sé la pistola d’ordinanza, ritenuta troppo grande, vistosa e pesante. La Beretta 92 FS d’ordinanza, infatti, è lunga 217 mm e, carica, arriva a pesare 1 chilo; un’arma di pari calibro, in versione compatta, può avere misure sensibilmente ridotte».
«La dimensione numerica dei Corpi di Pubblica Sicurezza attualmente in servizio – continua il sen. Claudio Barbaro – riporta un organico intorno alle 330.000 unità fra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria; la percentuale degli agenti è superiore ai due terzi di tutti gli uomini impiegati, conseguentemente si consideri che l’approvazione del presente disegno di legge comporterebbe, fra l’altro, anche un aumento notevole di acquirenti privati di armi, con notevole conforto per l’intera filiera, dal produttore al rivenditore. Il comparto armiero, nel nostro Paese, conta più di 2.330 imprese e sfiora i 100.000 occupati nel settore, tuttavia il segno positivo della produzione cresce solo grazie all’export, assunte le limitazioni di accesso alle armi vigenti in Italia per i cittadini, che ne rappresentano i clienti privati finali. In tempi di crisi economica così impattante nel tessuto produttivo nazionale, le disposizioni del presente disegno di legge offrirebbero un conforto ad un segmento imprenditoriale e occupazionale in cui il Paese vanta, peraltro, una tradizione di grande qualità e una affermazione notevole su scala internazionale».
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Normative di riferimento
R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di attuazione del Tulps)